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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11335/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati relativi alla contraffazione e ricettazione. Il difensore di Hu Shaoxi sostiene che il materiale sequestrato fosse genericamente riferito a "borse, cinture e altri accessori" senza distinguere se fosse in relazione ai marchi o ai soli modelli; la difesa ha altresì dedotto che la contraffazione riguardasse solo i modelli e non i loghi, rendendo inidoneo il materiale ad ingannare il compratore e dunque non configurabili gli artt. 473 e 474 c.p. Inoltre si censura la motivazione dei giudici di merito come insufficiente. Il difensore di Wu Xiaotao deduce la carenza di motivazione riguardo alla sua posizione esclusiva (sostiene fosse solo locatrice e non presente nel laboratorio), lamenta la mancata valutazione dell'inidoneità degli oggetti a trarre in inganno, contesta l'uso come prova delle consulenze delle parti civili basate su fotografie digitali e censura la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante diversità di addebiti rispetto al coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo: la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è punibile anche senza che sia provata la reale capacità di inganno o che la contraffazione non sia "grossolana". La Corte d'appello aveva adeguatamente escluso la grossolanità e le censure dei ricorrenti costituiscono riedizione del merito non sindacabile in Cassazione. Quanto a Wu, la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto la sua responsabilità sulla base del contratto di locazione, della sua presenza documentata in laboratorio e di assegni emessi a suo favore. È stata inoltre ritenuta ammissibile e idonea la valutazione probatoria basata su fotografie digitali e accessi del consulente. Per quanto riguarda le attenuanti e il trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito. Sono state imposte condanne per spese: i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di EUR 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Celine S.A. EUR 3.510,00 oltre accessori; Balenciaga e Yves Saint Laurent complessivi EUR 4.563,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Tutela la "fede pubblica" nei marchi e segni distintivi; secondo la Corte è un reato di pericolo: la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è punibile anche in assenza della prova dell'effettivo inganno del compratore e indipendentemente dall'esistenza di una contraffazione "grossolana"

  • art. 473 cod. pen.

    Disciplina il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o contraffatti; nella fattispecie è stato contestato in combinato con altri articoli per la produzione e commercio di articoli contraffatti

  • art. 648 cod. pen.

    Disciplina il reato di ricettazione; impiegata per le condotte relative alla detenzione e vendita di beni contraffatti ricondotti a provenienza illecita

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    art. 81 comma secondo c.p.

    Regola il concorso di reati (concorso formale o materiale) applicato nei capi di imputazione plurimi e nella determinazione del cumulo/concorrente di pene

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente di persone nel reato (concorso di persone), richiamato per le condotte poste in essere congiuntamente da Hu e Wu

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di condannare la parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (apputo applicato: EUR 3.000,00)

  • Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019 (Assane)

    Sez. 2, Sent. n. 16807/2019

    Richiamata come principio consolidato che l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e configura reato di pericolo senza richiedere la prova dell'effettivo inganno; conferma che la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente il reato

Massime di principio

  • La detenzione e l'offerta per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto possono integrare il reato ex art. 474 c.p. anche se la contraffazione appare "grossolana": non è necessario dimostrare che gli acquirenti siano effettivamente tratti in inganno, poiché il reato tutela la fede pubblica.
  • In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i motivi che sostanzialmente rieditano la controversia di merito sono inammissibili.
  • La responsabilità di una persona ritenuta coinvolta può essere fondata su elementi indiziari convergenti (contratto di locazione, presenza documentata in laboratorio, incassi/assegni) anche se non è stata vista compiere materialmente l'atto illecito: la difesa deve fornire elementi idonei a smentire tali riscontri.
  • Le consulenze basate su fotografie digitali possono essere ammesse e valutate come prova se le immagini permettono una visione agevole degli oggetti e se sono corroborate da accessi o ispezioni; la loro ammissibilità è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi formali gravi.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede che il giudice dei merito abbia motivato l'assenza di elementi positivi rilevanti; una mera divergenza interpretativa non basta per ottenere la riforma in sede di legittimità.
  • Chi impugna in Cassazione rischia condanne per spese e ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi riconducibili a valutazioni di merito già adeguatamente motivate.

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