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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09848/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della curatela e ha confermato la decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando la manifesta infondatezza delle doglianze, lo ha condannato anche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un ex socio di cooperativa edilizia fallita. Il soggetto aveva presentato dapprima una domanda tardiva di ammissione al passivo per il credito corrispondente ai versamenti eseguiti in esecuzione di un atto di prenotazione/assegnazione di un alloggio, subordinandola alla mancata subentrazione della curatela nel rapporto ex art. 72 l. fall.; successivamente, dopo la dichiarazione di scioglimento della curatela e la riconsegna dell'immobile, aveva introdotto una seconda domanda tardiva chiedendo la rivendicazione e il rilascio dell'unità abitativa e dell'autorimessa, sostenendo di aver acquistato la proprietà per effetto del possesso consegnato e dell'integrale pagamento del prezzo, in base alla normativa speciale sulle cooperative edilizie di cui al R.D. n. 1165/1938 richiamata dallo statuto sociale. In subordine chiedeva l'ammissione al passivo per la restituzione di quanto versato, contestando anche il quantum riconosciuto. Il tribunale ha ritenuto inammissibile la rivendica per incompatibilità con la precedente domanda restitutoria, reputando operante una preclusione endofallimentare; ha comunque respinto nel merito la rivendicazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, da un lato, violazione degli artt. 93-99 e 111 l. fall. per avere il tribunale parlato di giudicato endofallimentare anziché di semplice incompatibilità/preclusione, e, dall'altro, violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 c.c. e degli artt. 229 e 231 R.D. n. 1165/1938 per errata interpretazione dello statuto e della disciplina speciale sulle cooperative edilizie. La curatela ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi principali: ha chiarito che la ratio decidendi non era un giudicato endofallimentare, ma l'inammissibilità della seconda domanda perché incompatibile con la prima domanda tardiva non rinunciata, in violazione del principio di non modificabilità della domanda ex art. 95 l. fall.; ha inoltre osservato che le due richieste erano fondate su presupposti inconciliabili, rispettivamente lo scioglimento del contratto e la sua perdurante efficacia. Il ricorso incidentale è stato assorbito.

Norme richiamate

  • artt. 93-99 l. fall.

    disciplinano l'accertamento del passivo e l'opposizione; nel caso, la domanda successiva non può modificare quella già proposta e non rinunciata.

  • art. 95 l. fall.

    consente l'integrazione documentale della domanda, ma non la sua modifica sostanziale; da ciò deriva la non proponibilità di una domanda successiva incompatibile con la precedente.

  • art. 111 l. fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • art. 72 l. fall.

    richiamato in relazione allo scioglimento del curatore dal contratto di prenotazione dell'alloggio.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro di interpretazione della disciplina negoziale e statutaria.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione del contratto e dello statuto sociale.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione sistematica delle clausole statutarie.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione estensiva delle clausole.

  • art. 1365 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la ricerca dell'intenzione comune delle parti/statuto.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per il criterio di buona fede nell'interpretazione.

  • artt. 229 e 231 R.D. n. 1165/1938

    norme speciali invocate per sostenere il trasferimento della proprietà degli alloggi prenotati nelle cooperative edilizie.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    richiamato in via analogica per ribadire che, una volta chiesta la risoluzione, non può più essere chiesto l'adempimento; la Corte lo usa come conferma del principio di incompatibilità tra domande fondate su presupposti opposti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    fondamento della condanna per responsabilità aggravata per ricorso manifestamente infondato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    ulteriore base per la condanna sanzionatoria in favore della cassa delle ammende nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola del procedimento accelerato; la Corte richiama la possibilità di definizione in camera di consiglio e l'applicabilità della disciplina sanzionatoria.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    norme processuali applicate per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, la domanda tardiva non può essere sostanzialmente modificata con una successiva domanda incompatibile se la prima non è stata rinunciata: l'integrazione documentale è ammessa, ma non la sostituzione del petitum o della causa petendi.
  • La preclusione endofallimentare opera quando una seconda domanda si fonda su presupposti opposti e inconciliabili rispetto alla prima già proposta e ancora pendente; in tal caso non è configurabile un nuovo thema decidendum pienamente autonomo.
  • La domanda di rivendica di un bene non può coesistere, sul piano logico-giuridico, con una domanda restitutoria fondata sullo scioglimento del rapporto da cui si assumeva derivare l'acquisto: le due pretese presuppongono alternativamente la sopravvivenza o la caducazione del medesimo rapporto.
  • In tema di contratto e di azioni fondate su rimedi alternativi, il principio per cui non può essere perseguito l'adempimento dopo aver chiesto la risoluzione costituisce espressione generale dell'incompatibilità tra domande basate su assetti negoziali reciprocamente esclusivi.
  • La censura che investe la motivazione del giudice di merito è infondata se mira solo a correggere l'etichetta ('giudicato' invece di 'preclusione') senza incidere sulla ratio effettiva della decisione, quando quest'ultima risiede comunque nell'inammissibilità per incompatibilità della domanda successiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniObbligazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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