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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29923/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi principali: (1) nullità o inosservanza delle norme processuali (artt. 178, comma 1 lett. a; 179; 610, comma 5 c.p.p.) per omessa o errata notifica della citazione in appello al difensore effettivamente nominato dall'imputato. In particolare la notifica risultava indirizzata alla PEC "avv.luigifollieri@pec.it" riferita a un diverso avvocato (classe 1974) anziché all'avv. Luigi Leonardo Follieri (classe 1943) che assisteva l'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme penali (artt. 336, 635 comma 2 n.3, 582, 61 n.2, richiamando altresì 393-bis) per aver ritenuto la responsabilità dell'imputato basandosi unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza dare conto della versione resa dall'imputato e della scriminante da lui prospettata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emersa la notifica della citazione in appello all'indirizzo PEC riferibile a un difensore diverso da quello effettivamente nominato. Il vizio ha reso inefficace la notifica dell'atto di impugnazione; alla luce del decorso del termine massimo prescrizionale sino al 14/10/2022 la Corte ha dichiarato che il reato si è estinto per prescrizione. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, senza pronunciarsi sul merito delle censure relative alla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamata nel motivo in relazione alle regole sulla notificazione e rappresentanza: la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a un diverso difensore comporti nullità o invalidità della citazione in appello.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata nel motivo in tema di comunicazioni e difensore; interpretata come normativa la cui violazione nell'ambito della notifica inibisce il corretto svolgimento del gravame.

  • art. 610, comma 5 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi nella motivazione e alle conseguenze sulla decisione impugnata; la Corte, però, ha deciso per la nullità di notifica senza entrare nel merito delle censure di motivazione.

  • art. 336 c.p.

    Norma sostanziale relativa a uno dei capi di imputazione confermati in sede d'appello; la Corte di Cassazione non s'è pronunciata nel merito perché ha annullato per prescrizione.

  • art. 635, comma 2, n. 3 c.p.

    Altro capo di imputazione oggetto della sentenza di merito; la decisione di annullamento per prescrizione ha fatto venir meno la esigenza di valutare la fondatezza della condanna sotto questo profilo.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come capo di imputazione (lesioni) nella sentenza di merito; la Cassazione non ha esaminato il merito per effetto della estinzione per prescrizione.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata nella motivazione di merito; non valutata nella decisione di Cassazione poiché la sentenza è stata annullata per prescrizione.

  • art. 393-bis (come citato nel ricorso)

    Citazione nel ricorso relativa a possibili profili procedurali/sostanziali; la pronuncia di Cassazione si è limitata al vizio di notifica e alla prescrizione, senza approfondire l'applicazione di tale norma.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    Normativa emergenziale richiamata in ordine allo svolgimento del procedimento; menzionata negli atti ma non decisiva ai fini della statuizione di annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • Una notifica di citazione indirizzata a un difensore diverso da quello effettivamente nominato dal convenuto può rendere invalida la notifica dell'atto di impugnazione e costituire motivo di annullamento.
  • Se la nullità/processuale irregolarità relativa alla notifica non viene sanata e il decorso dei termini porta all'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
  • I rimedi esperibili contro vizi di notifica vanno tempestivamente esperiti: la corretta indicazione del difensore e del relativo indirizzo PEC è cruciale nelle notifiche telematiche per evitare invalidità processuali.
  • Quando il motivo deduce esclusiva affidamento su dichiarazioni della persona offesa, ciò costituisce una censura valida in termini di valutazione della prova e motivazione; tuttavia, se sussiste un vizio processuale primario che estingue il reato, la Corte può non esaminare tale profilo.
  • In procedimenti penali la valutazione combinata di vizi processuali e del decorso della prescrizione può determinare l'esito del giudizio indipendentemente dall'accertamento di responsabilità sul piano sostanziale.

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