Cassazione Penale, Sentenza n. 29923/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: (1) nullità o inosservanza delle norme processuali (artt. 178, comma 1 lett. a; 179; 610, comma 5 c.p.p.) per omessa o errata notifica della citazione in appello al difensore effettivamente nominato dall'imputato. In particolare la notifica risultava indirizzata alla PEC "avv.luigifollieri@pec.it" riferita a un diverso avvocato (classe 1974) anziché all'avv. Luigi Leonardo Follieri (classe 1943) che assisteva l'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme penali (artt. 336, 635 comma 2 n.3, 582, 61 n.2, richiamando altresì 393-bis) per aver ritenuto la responsabilità dell'imputato basandosi unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa senza dare conto della versione resa dall'imputato e della scriminante da lui prospettata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emersa la notifica della citazione in appello all'indirizzo PEC riferibile a un difensore diverso da quello effettivamente nominato. Il vizio ha reso inefficace la notifica dell'atto di impugnazione; alla luce del decorso del termine massimo prescrizionale sino al 14/10/2022 la Corte ha dichiarato che il reato si è estinto per prescrizione. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, senza pronunciarsi sul merito delle censure relative alla motivazione.
Norme richiamate
Richiamata nel motivo in relazione alle regole sulla notificazione e rappresentanza: la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a un diverso difensore comporti nullità o invalidità della citazione in appello.
Richiamata nel motivo in tema di comunicazioni e difensore; interpretata come normativa la cui violazione nell'ambito della notifica inibisce il corretto svolgimento del gravame.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi nella motivazione e alle conseguenze sulla decisione impugnata; la Corte, però, ha deciso per la nullità di notifica senza entrare nel merito delle censure di motivazione.
Norma sostanziale relativa a uno dei capi di imputazione confermati in sede d'appello; la Corte di Cassazione non s'è pronunciata nel merito perché ha annullato per prescrizione.
Altro capo di imputazione oggetto della sentenza di merito; la decisione di annullamento per prescrizione ha fatto venir meno la esigenza di valutare la fondatezza della condanna sotto questo profilo.
Richiamato come capo di imputazione (lesioni) nella sentenza di merito; la Cassazione non ha esaminato il merito per effetto della estinzione per prescrizione.
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione di merito; non valutata nella decisione di Cassazione poiché la sentenza è stata annullata per prescrizione.
art. 393-bis (come citato nel ricorso)
Citazione nel ricorso relativa a possibili profili procedurali/sostanziali; la pronuncia di Cassazione si è limitata al vizio di notifica e alla prescrizione, senza approfondire l'applicazione di tale norma.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Normativa emergenziale richiamata in ordine allo svolgimento del procedimento; menzionata negli atti ma non decisiva ai fini della statuizione di annullamento per prescrizione.
Massime di principio
- Una notifica di citazione indirizzata a un difensore diverso da quello effettivamente nominato dal convenuto può rendere invalida la notifica dell'atto di impugnazione e costituire motivo di annullamento.
- Se la nullità/processuale irregolarità relativa alla notifica non viene sanata e il decorso dei termini porta all'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- I rimedi esperibili contro vizi di notifica vanno tempestivamente esperiti: la corretta indicazione del difensore e del relativo indirizzo PEC è cruciale nelle notifiche telematiche per evitare invalidità processuali.
- Quando il motivo deduce esclusiva affidamento su dichiarazioni della persona offesa, ciò costituisce una censura valida in termini di valutazione della prova e motivazione; tuttavia, se sussiste un vizio processuale primario che estingue il reato, la Corte può non esaminare tale profilo.
- In procedimenti penali la valutazione combinata di vizi processuali e del decorso della prescrizione può determinare l'esito del giudizio indipendentemente dall'accertamento di responsabilità sul piano sostanziale.
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