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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21167/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva tassato, per l'anno d'imposta 2009, una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile sito in Battipaglia, ceduto a una società e già in comproprietà tra più soggetti. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto solo in parte, riducendo la plusvalenza tassabile a lui imputata, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente, escludendo l'imponibilità della plusvalenza perché il bene, al momento della vendita, sarebbe stato già edificato e dunque non riconducibile a terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria ex art. 67, comma 1, lett. b, TUIR. In cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b, TUIR: secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nell'escludere la suscettibilità edificatoria del terreno solo perché su di esso insistevano fabbricati, senza considerare che tali fabbricati non avrebbero esaurito l'indice edificatorio rispetto alla superficie complessiva, con conseguente permanenza di ulteriore edificabilità. Il contribuente, nel controricorso, eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per inesistenza o tardività della notifica e la formazione di un giudicato esterno su una precedente sentenza della CTP di Salerno riferita alla medesima compravendita e a annualità successive (2012, 2013 e 2014).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per vizi della notifica, qualificando l'eventuale errore come nullità sanabile e comunque sanata dal deposito del controricorso. Ha poi accolto l'eccezione di giudicato esterno: ha considerato rilevante, perché sopravvenuto dopo la sentenza impugnata, il passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Salerno n. 3444/2017, relativa alla medesima compravendita e al medesimo presupposto impositivo, che aveva escluso la plusvalenza da cessione di fondo con fabbricati rurali. La Corte ha ritenuto che vi fosse identità di causa petendi e sufficiente identità soggettiva, trattandosi del medesimo negozio giuridico e del medesimo punto fondamentale già deciso, con effetto preclusivo sul riesame. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b, d.p.r. n. 917/1986

    La disposizione viene richiamata come norma che assoggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; nel caso concreto la Corte non entra nel merito del criterio di edificabilità, perché risolve la lite sulla base del giudicato esterno.

  • art. 291 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione a soggetto diverso dal procuratore costituito non comporta inesistenza ma nullità, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte destinataria.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte destinataria, nel caso di specie avvenuta con il controricorso, applicandosi la regola anche al giudizio di legittimità.

  • Cass., n. 4216/2026

    Richiamata per affermare che la notifica del ricorso a soggetto diverso dal procuratore costituito integra una nullità e non una inesistenza.

  • Cass., n. 8291/2025

    Richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno su un punto fondamentale comune preclude il riesame anche nei rapporti di durata e, in materia tributaria, non è ostacolato dall'autonomia dei periodi d'imposta quando l'elemento costitutivo della fattispecie è tendenzialmente permanente.

  • Cass., n. 28030/2024

    Richiamata per il principio secondo cui, a fronte di accertamenti relativi a più annualità della medesima imposta, il giudicato formatosi su una annualità può estendersi alle altre se la questione è identica e mutano solo le modalità temporali di imputazione.

  • art. 67, comma 1, lett. b, TUIR

    È la norma sostanziale evocata per la tassazione della plusvalenza, ma la decisione si fonda sul giudicato esterno che preclude il riesame del presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso a un soggetto diverso dal procuratore costituito non determina inesistenza dell'atto, ma una nullità sanabile, che può essere rimossa sia con rinnovazione della notifica sia per effetto della costituzione della parte destinataria con il controricorso.
  • Il giudicato esterno è rilevabile e opera come preclusione al riesame quando abbia ad oggetto un punto fondamentale comune a due controversie tra le stesse parti o con sufficiente identità soggettiva, anche se i giudizi riguardano annualità diverse di un rapporto tributario di durata.
  • In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia espansiva del giudicato esterno quando l'elemento costitutivo della fattispecie imponibile sia unico e tendenzialmente permanente, e le differenze tra le annualità dipendano soltanto da profili temporali di imputazione.
  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha escluso il presupposto impositivo relativo alla medesima operazione negoziale, la controversia successiva non può rimettere in discussione lo stesso accertamento di fatto e di diritto già coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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