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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32063/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di Carmelo Consoli per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose, alla luce della nuova formulazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (d.lgs. n.150/2022). Il Procuratore Generale sosteneva che il pubblico ministero non avrebbe potuto essere impedito, in udienza, dal contestare l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen. (la cosa provento di furto destinata a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il ricorrente lamentava un errore di applicazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e dell'art. 517 cod. proc. pen., ritenendo il potere del pubblico ministero di formulare nuova contestazione insindacabile dal giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel processo di merito, il pubblico ministero non ha mai chiesto in udienza la contestazione suppletiva dell'aggravante che avrebbe reso procedibile d'ufficio il reato; anzi ha concluso per l'improcedibilita per mancanza di querela. Di conseguenza non si è verificata alcuna violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. e il sindacato del Collegio si è limitato a constatare che mancava la richiesta di contestazione da parte della Procura, sicché non potevano essere applicati i principi giurisprudenziali richiamati a favore del ricorrente. Pertanto la sentenza del Tribunale di Siracusa è confermata nella sua efficacia e il ricorso è respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come regole processuali relative all'impugnazione; il ricorrente deduceva violazioni di tali norme ma la Corte ha ritenuto il motivo fuori fuoco poiché mancava l'attività di contestazione in udienza

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la contestazione in udienza da parte del pubblico ministero; la Corte ha osservato che il suo contenuto non è stato violato perché il pubblico ministero non ha richiesto la contestazione suppletiva in udienza

  • art. 624, comma 3, cod. pen.

    Modificato dal d.lgs. n.150/2022 nei termini della procedibilità di alcune fattispecie di furto; la modifica è alla base della controversia circa la procedibilità d'ufficio o a querela

  • art. 625, comma 1, n.7, cod. pen.

    Aggravante dell'essere la cosa provento di furto destinata a pubblico servizio; può incidere sulla procedibilità del reato (potenzialmente rendendolo procedibile d'ufficio) e la sua natura può essere valutativa o contestabile in fatto a seconda delle circostanze

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Intervento legislativo che ha modificato la disciplina del reato di furto (art. 624) e ha inciso sui termini e sulla procedibilità; la Corte ricorda che tali modifiche richiedono atti processuali espliciti da parte del PM per incidere sulla prosecuzione

  • art. 85 d.lgs. n.150 del 2022

    Richiamato nel testo in relazione al termine per la proposizione della querela; utile per comprendere la ragione dell'improcedibilità accertata in primo grado

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n.24906/2019, Sez. 5 n.14890/2024, Sez. 4 n.47769/2023, Sez. 3 n.43240/2016)

    La giurisprudenza di legittimità distingue tra aggravanti contestabili in fatto e aggravanti di natura valutativa. Le pronunce citate chiariscono i limiti e le modalità della cosiddetta "contestazione in fatto" e quando un'aggravante qualificabile come valutativa necessita di specifica evocazione nell'imputazione. Tuttavia la Corte ha osservato che tali principi non possono essere applicati nel caso concreto perché il PM non ha formulato la contestazione in udienza

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che intende rendere procedibile d'ufficio un reato, in presenza di una aggravante che incide sulla procedibilità, deve formulare espressa richiesta di contestazione in udienza; la mancata richiesta rende inammissibile un successivo gravame fondato sulla presunta omissione
  • Quando la legge modifica la procedibilità di un reato, non è sufficiente che il nuovo quadro normativo esista: occorre che il pubblico ministero eserciti concretamente il potere di contestazione per incidere sulla prosecuzione del processo
  • Le aggravanti di natura valutativa richiedono normalmente una evocazione chiara e precisa nell'imputazione, mentre alcune aggravanti possono essere adequateamente contestate 'in fatto' se la descrizione fattuale evoca nettamente la qualità aggravante; la valutazione resta caso per caso
  • Se le parti e il pubblico ministero concordano in udienza per la declaratoria di improcedibilità (es. per mancanza di querela), la sentenza che accoglie tale richiesta è difficilmente sindacabile con successo in Cassazione salvo errori di diritto evidenti nella procedura
  • Per la difesa, la mancanza di una richiesta di contestazione da parte del PM e la formale conclusione per l'improcedibilità costituiscono elementi forti a sostegno della conclusione favorevole all'imputato

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