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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato commesso il 18/07/2013, denunciando tre vizi: 1) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 2) travisamento della prova relativo alle deposizioni testimoniali che avrebbero contraddetto o non confermato la versione della persona offesa; 3) erronea applicazione della legge penale in ordine alla sua responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, sostenendo che la sua condotta si sarebbe limitata a mera presenza e non a un contributo causale all'azione delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto: per il primo motivo l'appello generico e quindi inammissibile per difetto di specificità; per il secondo motivo l'incensurabilità della rilettura delle fonti probatorie in sede di legittimità e l'assenza della specifica deduzione richiesta per il cosiddetto travisamento in "doppia conforme"; per il terzo motivo la correttezza della valutazione dei giudici di merito secondo cui anche una condotta di "spalleggiamento" o di facilitazione, seppur minima, integra concorso di persone nel reato. Conseguentemente resta confermata la condanna impugnata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso anche per chi fornisce un contributo facilitante, seppur minimo.

  • art. 612, secondo comma, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (minaccia aggravata); la condanna è stata confermata per il fatto commesso.

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Richiamata nella sentenza di merito in relazione alle circostanze del fatto; la Corte di cassazione non ha ritenuto censurabile l'uso da parte dei giudici di merito di elementi aggravanti non contestati specificamente in appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che, pur essendo assente la motivazione sul diniego, il motivo di appello era generico e pertanto inammissibile, impedendo il riesame in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione della pena e la Cassazione ha ritenuto irrilevante la carenza di specificità dell'impugnazione su tale punto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla devoluzione in cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nei termini previsti.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato come base per rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità dell'atto di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile tale principio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, incluso il travisamento della prova; la Corte ha ricordato che il vizio di travisamento in caso di doppia conforme richiede specifiche deduzioni non presenti nel ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferita in relazione all'obbligo o meno di pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni esenti e ha quantificato l'importo da versare.

Massime di principio

  • Un motivo di appello generico e privo di specificità sui punti decisivi della motivazione dei giudici di merito può essere dichiarato inammissibile in cassazione: è necessario indicare con precisione le censure e le parti della motivazione contestate.
  • Il vizio di travisamento della prova, specie se la sentenza di merito è "doppia conforme", richiede nella cassazione la specifica indicazione che l'elemento probatorio denunciato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; altrimenti la rilettura delle prove è inibita.
  • La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è in linea di massima questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo che emergano manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione.
  • Per integrare il concorso di persone non è necessaria una partecipazione attiva di pari intensità: è sufficiente un contributo causale, anche minimo, che faciliti o garantisca l'azione delittuosa (es. 'spalleggiamento', atteggiamento minaccioso, presenza che dia sicurezza al complice).
  • Se si intende ottenere l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p., l'argomentazione in appello deve essere mirata e specifica rispetto ai criteri di valutazione adottati dai giudici di merito per evitare eccezioni di inammissibilità.
  • Quando si impugna una decisione penale in cassazione conviene evidenziare eventuali incongruenze logiche o macroscopiche nella motivazione di merito (non la semplice diversa valutazione delle prove), perché solo tali censure possono essere efficacemente rilevate in sede di legittimità.

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