Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato commesso il 18/07/2013, denunciando tre vizi: 1) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 2) travisamento della prova relativo alle deposizioni testimoniali che avrebbero contraddetto o non confermato la versione della persona offesa; 3) erronea applicazione della legge penale in ordine alla sua responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, sostenendo che la sua condotta si sarebbe limitata a mera presenza e non a un contributo causale all'azione delittuosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto: per il primo motivo l'appello generico e quindi inammissibile per difetto di specificità; per il secondo motivo l'incensurabilità della rilettura delle fonti probatorie in sede di legittimità e l'assenza della specifica deduzione richiesta per il cosiddetto travisamento in "doppia conforme"; per il terzo motivo la correttezza della valutazione dei giudici di merito secondo cui anche una condotta di "spalleggiamento" o di facilitazione, seppur minima, integra concorso di persone nel reato. Conseguentemente resta confermata la condanna impugnata.
Norme richiamate
Richiamata come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il concorso anche per chi fornisce un contributo facilitante, seppur minimo.
art. 612, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (minaccia aggravata); la condanna è stata confermata per il fatto commesso.
Richiamata nella sentenza di merito in relazione alle circostanze del fatto; la Corte di cassazione non ha ritenuto censurabile l'uso da parte dei giudici di merito di elementi aggravanti non contestati specificamente in appello.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che, pur essendo assente la motivazione sul diniego, il motivo di appello era generico e pertanto inammissibile, impedendo il riesame in cassazione.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione della pena e la Cassazione ha ritenuto irrilevante la carenza di specificità dell'impugnazione su tale punto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla devoluzione in cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nei termini previsti.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Citato come base per rilevare l'inammissibilità per difetto di specificità dell'atto di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile tale principio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, incluso il travisamento della prova; la Corte ha ricordato che il vizio di travisamento in caso di doppia conforme richiede specifiche deduzioni non presenti nel ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferita in relazione all'obbligo o meno di pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni esenti e ha quantificato l'importo da versare.
Massime di principio
- Un motivo di appello generico e privo di specificità sui punti decisivi della motivazione dei giudici di merito può essere dichiarato inammissibile in cassazione: è necessario indicare con precisione le censure e le parti della motivazione contestate.
- Il vizio di travisamento della prova, specie se la sentenza di merito è "doppia conforme", richiede nella cassazione la specifica indicazione che l'elemento probatorio denunciato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; altrimenti la rilettura delle prove è inibita.
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è in linea di massima questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo che emergano manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione.
- Per integrare il concorso di persone non è necessaria una partecipazione attiva di pari intensità: è sufficiente un contributo causale, anche minimo, che faciliti o garantisca l'azione delittuosa (es. 'spalleggiamento', atteggiamento minaccioso, presenza che dia sicurezza al complice).
- Se si intende ottenere l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p., l'argomentazione in appello deve essere mirata e specifica rispetto ai criteri di valutazione adottati dai giudici di merito per evitare eccezioni di inammissibilità.
- Quando si impugna una decisione penale in cassazione conviene evidenziare eventuali incongruenze logiche o macroscopiche nella motivazione di merito (non la semplice diversa valutazione delle prove), perché solo tali censure possono essere efficacemente rilevate in sede di legittimità.
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