Cassazione Penale, Sentenza n. 34504/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galeazzi ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore unico de Le Nuove Tecnologie s.r.l.) deducendo: 1) vizio di motivazione per presunto travisamento da parte della Corte d'appello rispetto agli elementi valutati in primo grado; 2) violazione di legge e norme processuali perché la Corte avrebbe ritenuto che la difesa non avesse prodotto documenti attestanti l'inesigibilità dei crediti verso Rupolo Costruzioni s.r.l., trascurando che eventuali documenti avrebbero dovuto già essere nel compendio probatorio; inoltre contesta che la mancata azione sul credito verso Rupolo (società fallita due anni prima) non possa configurare bancarotta fraudolenta documentale, e chiede la riclassificazione della condotta come bancarotta documentale semplice alla luce dell'operato del commercialista; 3) censura per la negazione delle circostanze attenuanti generiche sostenendo che la Corte avrebbe fatto riferimento a una recidiva non contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito (tribunale e Corte d'appello) costituisca una motivazione 'doppia conforme' e sia pertanto coerente e logica. Sulla base del quadro probatorio è emerso che la contabilità relativa al triennio 2011-2013 non è stata consegnata, e vi erano rilevanti crediti iscritti a bilancio al 31/12/2010 (in particolare verso Rupolo Costruzioni s.r.l., mai azionati né insinuati), il che ha portato la Corte di merito a ritenere la condotta fraudolenta diretta a occultare le posizioni attive e impedire l'accertamento patrimoniale. La responsabilità del legale rappresentante per la tenuta e conservazione della contabilità è stata ribadita anche in presenza di un professionista che aveva svolto attività fino al 2010. I motivi di ricorso sono stati considerati prevalentemente ricostruzioni alternative dei fatti, prive di elementi nuovi e meramente assertive; il motivo sulle attenuanti è risultato infondato poiché la Corte aveva comunque escluso la recidiva e motivato la valutazione dei precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 216, comma 1, n. 2 e 223, comma 1 legge fallimentare
Norme richiamate per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato all'imputato
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione, richiamati in relazione all'enunciazione dei tre motivi
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Fondamento normativo per i vizi di impugnazione indicati (violazione di legge, inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione)
Norme citate nella relazione del Pubblico Ministero in merito alle disposizioni procedurali applicabili alla partecipazione del PM alla fase di legittimità
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Cassazione è restia ad entrare nel merito di ricostruzioni alternative dei fatti quando la motivazione del giudice di merito è congruente e vi sia una doppia conforme (tribunale e Corte d'appello).
- La mancanza o l'occultamento della documentazione contabile nel periodo antecedente o coincidente con il fallimento costituisce un forte indizio di condotta fraudolenta, specialmente se vi sono crediti rilevanti non azionati verso società correlate.
- L'onere della tenuta e della conservazione della contabilità grava sul legale rappresentante anche se si avvale di un professionista: la presenza di un commercialista non esclude la responsabilità dell'amministratore.
- Affermare l'inesigibilità di un credito o la sua irrilevanza senza produrre documentazione probatoria è insufficiente ad impattare la valutazione del giudice; le allegazioni meramente assertive non superano il vaglio di merito.
- Per contestare la negazione delle circostanze attenuanti generiche è necessario dimostrare un errore di valutazione motivato dalla Corte di merito; semplici doglianze non sono idonee a ribaltare la decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento (art. 616 c.p.p.).
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