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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 21/03/2024 che ha rigettato il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza del 30/01/2024. Oggetto del provvedimento era l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, previo accertamento della pericolosità sociale, in capo a soggetto con ruolo di vertice nel clan Fasciani e condannato, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava nullità per violazione di legge processuale (art. 678 c.p.p.) e vizi di motivazione in relazione all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato fatti successivi, il comportamento detentivo corretto e la mancata attualità della pericolosità, nonché contestava la rilevanza di due episodi del 2019 e la valorizzazione della mancata collaborazione con la giustizia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente effettuato l'accertamento della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione della misura, valutando i criteri dell'art. 133 c.p. e tenendo conto del comportamento durante e dopo l'espiazione della pena. La decisione non ha fatto affidamento esclusivo sulla presunzione semplice derivante dalla condanna per associazione mafiosa, ma ha integrato tale dato con ulteriori elementi (ruolo di vertice nel sodalizio, assenza di revisione critica, mancata collaborazione, contatti sospetti nel periodo 2016-2019). La Corte ha confermato che la presunzione semplice non è stata superata e che il Tribunale ha adottato un metodo valutativo conforme alla giurisprudenza; conseguentemente è stato disposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La condanna per associazione di tipo mafioso costituisce base per una presunzione semplice di pericolosità sociale, desunta dalla natura pervasiva del sodalizio e dalla persistenza del vincolo associativo; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino l'assenza di pericolosità.

  • art. 417 cod. pen.

    Riferimento normativo alla misura di sicurezza prevista in caso di condanna per reati collegati all'associazione mafiosa; la Corte richiama che la misura può poggiare sulla presunzione semplice ma richiede comunque valutazione del magistrato di sorveglianza.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri di valutazione della personalità e della capacità criminale (gravità del reato, personalità, fatti successivi, comportamento durante l'espiazione, concessione di benefici) che il giudice deve considerare per accertare la pericolosità sociale.

  • art. 203, comma secondo, cod. pen.

    Richiama l'obbligo di valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p. ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale per l'applicazione delle misure.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per vizio di motivazione/nullità; la Corte ha ritenuto infondata la censura, avendo il Tribunale di sorveglianza compiuto la valutazione richiesta dal diritto vigente.

  • art. 650 cod. pen.

    Richiamata come parte del quadro sanzionatorio pregresso del ricorrente; contribuisce al complesso quadro della personalità criminale valutata ai fini della pericolosità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019

    Richiamata dal ricorrente in senso favorevole alla sua tesi; la Corte di cassazione ha ritenuto che i principi evocati non impediscono la valutazione complessiva operata dai giudici di sorveglianza nel caso concreto.

Massime di principio

  • La pericolosità sociale va accertata al momento dell'esecuzione della misura e richiede la valutazione congiunta dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • La condanna per associazione mafiosa genera una presunzione semplice di pericolosità sociale, che può essere superata solo da elementi concreti e aggiornati attestanti l'assenza di pericolosità in concreto.
  • Il comportamento detentivo corretto, da solo, non è necessariamente idoneo a superare la presunzione derivante da una partecipazione mafiosa, specialmente se manca una revisione critica o la collaborazione con la giustizia.
  • Fatti successivi alla condanna (incontri, contatti sospetti, condotte nel periodo di libertà) possono essere rilevanti e contribuire a non superare la presunzione di pericolosità, se inseriti nel più ampio contesto della personalità e del ruolo nel sodalizio.
  • Le censure processuali basate su presunte nullità o su risalente accertamento della pericolosità difficilmente prevalgono se il giudice ha valutato i criteri richiesti dalla giurisprudenza e ha motivato la decisione in modo coerente.
  • In casi analoghi è essenziale fornire prove aggiornate, concrete e perspicue della cessazione del vincolo associativo o di un mutamento personale significativo (es. collaborazioni, manifestazioni di dissociazione) per scalfire la presunzione semplice.

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