Ordinanza n. 117/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione di un fabbricato in cemento armato a tre piani fuori terra, adottato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione, chiedendone la sospensione cautelare. La censura esaminata in sede cautelare riguarda l'illegittimità dell'ordine demolitorio in quanto riferito a un fabbricato assistito da un permesso di costruire rilasciato dal Comune. Il titolo edilizio non risulta essere stato caducato né dall'Amministrazione né dal giudice. Secondo il ricorrente, pertanto, non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie sussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato fondato, nei limiti propri della cognizione sommaria cautelare, il rilievo secondo cui l'Amministrazione non avrebbe potuto ordinare la demolizione in presenza di un permesso di costruire ancora esistente e mai caducato. Il Comune risulta quindi prima facie inibito dall'adottare la demolizione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, disposizione riferita agli interventi eseguiti in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, ovvero con variazioni essenziali. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, per l'irreparabilità del pregiudizio derivante dal mantenimento dell'efficacia dell'ordine e dai conseguenti atti esecutivi. L'ordine di demolizione è stato sospeso fino alla definizione del merito, fissata all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
interventi avvenuti in totale difformità ovvero in assenza del permesso di costruire o con violazioni essenziali rispetto allo stesso
L'ordine di demolizione presuppone l'assenza o la totale difformità dal titolo edilizio, ovvero violazioni essenziali; in presenza di un permesso di costruire esistente e mai caducato, il Comune non può prima facie adottare la demolizione ai sensi di tale disposizione.
Costituisce la base processuale per la tutela cautelare richiesta nel giudizio.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione fondato sull'art. 31 del d.P.R. 380/2001 non può essere legittimamente adottato, almeno in sede cautelare, quando l'intervento edilizio risulta assistito da un permesso di costruire ancora efficace e mai caducato dall'Amministrazione o dal giudice.
- La permanenza del titolo edilizio impedisce di qualificare l'intervento come eseguito in assenza del permesso di costruire, salvo che il titolo sia previamente rimosso o che ricorrano gli ulteriori presupposti normativi della totale difformità o della violazione essenziale.
- Il periculum in mora sussiste quando l'efficacia dell'ordine di demolizione e i conseguenti atti esecutivi possono determinare un pregiudizio irreparabile per il destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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