Cassazione Penale, Sentenza n. 32858/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena per mancato pagamento, entro il termine fissato, della provvisionale a cui la sospensione era subordinata. Denuncia nullità e vizio di motivazione (artt. 111 Cost., 125 e 546 c.p.p.) perché avrebbe dimostrato l'avvenuto pagamento mediante pignoramento presso terzi; contesta inoltre che il giudice dell'esecuzione non abbia esperito i poteri istruttori di ufficio previsti dall'art. 666, comma 5, c.p.p. per verificare la documentazione e il pignoramento del quinto dello stipendio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto se l'obbligo risarcitorio non è adempiuto entro il termine fissato e che il pagamento effettuato dopo il decorso del termine, anche se coattivo (pignoramento), non impedisce la revoca. Ha precisato che l'impossibilità di adempiere può evitare la revoca solo se è incolpevole, adeguatamente documentata e dimostrata; il ricorrente non ha allegato né provato tale impossibilità né ha dimostrato che l'eventuale pagamento fosse tempestivo. Conseguentemente è stata respinta la censura sulla mancata acquisizione d'ufficio dei documenti; inoltre, per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (importo non riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
L'obbligo risarcitorio posto come condizione per la sospensione condizionale della pena non è un semplice rapporto di diritto privato: è una condizione inerente al rapporto con la giustizia penale, il cui adempimento è essenziale per mantenere il beneficio.
Norma richiamata come riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena e alle condizioni cui può essere subordinata.
La condanna al risarcimento del danno o la statuizione di una provvisionale sono suscettibili di immediata esecutività; la parte civile può quindi agire esecutivamente indipendentemente dal termine penale fissato per l'adempimento condizionante.
Il sequestro conservativo ottenuto dalla parte civile può con la sentenza irrevocabile di condanna convertirsi in pignoramento; ciò rende possibile l'esecuzione forzata anche dopo la pronuncia penale.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione deve accertare le allegazioni difensive relative all'impossibilità di adempiere quando queste siano documentate; tuttavia non è titolare di illimitata discrezionalità e non è tenuto a svolgere indagini exhaustive se il ricorrente non propone allegazioni sufficientemente fondate e provate.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione/contraddittorietà; la Corte ha ritenuto infondate le censure, non ravvisando violazione delle garanzie costituzionali citate.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle critiche alla motivazione; la decisione ha ritenuto che non sussista nullità per mancanza di contraddittorietà nella motivazione del giudice dell'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza di nullità; la Corte ha ritenuto comunque infondate le censure procedurali sollevate.
Norma richiamata per l'effetto dell'inammissibilità del ricorso: la parte che propone il ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 49 del 1975
Citate per il principio secondo cui la sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi risarcitori è strumento volto a favorire il ravvedimento del reo e richiede l'adempimento delle condizioni per il mantenimento del beneficio.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto se l'obbligo condizionante non è adempiuto entro il termine fissato: il pagamento successivo non evita la revoca.
- Il pagamento ottenuto coattivamente (es. pignoramento presso terzi o pignoramento del quinto) dopo il decorso del termine rilevante per la sospensione non impedisce la revoca, salvo che venga provata un'impossibilità incolpevole antecedente o contemporanea al termine.
- Il condannato che invoca impossibilità o estrema difficoltà dell'adempimento deve allegare e provare tale situazione; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- Il giudice dell'esecuzione deve compiere accertamenti (art. 666, comma 5, c.p.p.) sulle allegazioni difensive adeguatamente documentate, ma non è tenuto a svolgere indagini esaustive in assenza di elementi probatori sufficienti presentati dal ricorrente.
- In sede di impugnazione dell'ordinanza di revoca è cruciale dimostrare sia la tempestività dell'adempimento rispetto al termine fissato nella sentenza di condanna sia la natura incolpevole di eventuali impedimenti; senza ciò il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Le vicende della tutela civile (esecuzione forzata a favore della parte civile) sono autonome rispetto alla verifica penale del rispetto del termine per la sospensione: l'esecuzione civile può reggersi su titoli immediatamente esecutivi anche se la sospensione penale viene revocata.
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