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Sentenza

Sentenza n. 13505/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV prot. 50087 del 10 dicembre 2024, recante la comunicazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per la Classe di Concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE, e conclusione del procedimento, per istanza prot. n. 32254 del 2 ottobre 2023 ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - del parere tecnico negativo reso da un valutatore esperto, di estremi ignoti, citato dal provvedimento impugnato; - della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio IV – Ambito territoriale di Alessandria Asti, prot. 455 del 16 gennaio 2025, recante l’esclusione dalla Graduatoria Provinciale per le supplenze per la classe di concorso A018 (I fascia) per asserito mancato possesso dei requisiti di accesso; - nei limiti della cognizione del Giudice Amministrativo, del conseguente provvedimento di risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato emessa dall’Istituto Superiore A. Castigliano di Asti con nota prot. 801 del 17 gennaio 2025; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi comprese precedenti richieste di integrazione documentali o preavvisi di rigetto, ove emessi.

Giustizia amministrativa202501273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna per la classe di concorso A018, esclusione dalle GPS di prima fascia e risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna per l'insegnamento nella classe A018 – Filosofia e Scienze umane, nonché l'esclusione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Ha dedotto un unico articolato motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. n. 206/2007. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe erroneamente valutato il solo percorso estero, senza considerare la laurea conseguita in Italia, gli esami integrativi di filosofia, pedagogia e sociologia sostenuti nel 2020 e i successivi master attinenti alle discipline richieste. Il Ministero aveva motivato il diniego ritenendo che la certificazione spagnola attestasse un'abilitazione riferita al ramo delle Scienze della salute, non coerente con la classe A018, richiamando inoltre un parere tecnico negativo non prodotto inizialmente in giudizio. Nel corso del processo il TAR ha disposto reiterati incombenti istruttori per acquisire chiarimenti e il parere tecnico; l'Amministrazione ha adempiuto solo successivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande relative all'esclusione dalle GPS di prima fascia e alla risoluzione anticipata del contratto, poiché il biennio delle graduatorie era ormai decorso e il rapporto di lavoro era in scadenza. Ha invece accolto la domanda contro il diniego di riconoscimento del titolo estero, nei limiti dell'interesse dedotto, imponendo all'Amministrazione il riesame dell'istanza. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui spetta al Ministero verificare se le conoscenze attestate dal diploma o dalla qualifica straniera, nonché l'esperienza acquisita nello Stato d'origine, soddisfino anche parzialmente le condizioni per l'accesso all'insegnamento in Italia. La motivazione ministeriale è stata ritenuta insufficiente perché limitata a una generica valutazione di incongruenza tra il titolo estero e la classe di concorso, senza un'adeguata e completa istruttoria sull'intero percorso formativo e professionale della ricorrente. Dovevano essere esaminati anche gli esami integrativi e i master prodotti, potenzialmente rilevanti per valutare la corrispondenza tra la qualifica professionale posseduta e quella richiesta. La sentenza non riconosce direttamente l'abilitazione, ma dispone la riedizione del potere mediante riesame. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

    Il riconoscimento consente l'accesso alla professione corrispondente, alle condizioni dell'ordinamento italiano, quando sussista la necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita nello Stato membro e quella richiesta in Italia.

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 206/2007

    le qualifiche professionali sono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale.

    La valutazione della qualifica professionale deve considerare le qualifiche risultanti dal titolo di formazione, dagli attestati di competenza e dall'esperienza professionale.

  • art. 17 d.lgs. 206/2007

    È richiamato quale parametro della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la decisione valorizza l'obbligo di verificare concretamente la corrispondenza tra qualifica estera e professione richiesta.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    È richiamato quale parametro della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali; la decisione ne collega l'applicazione alla necessità di una valutazione istruttoria completa del percorso formativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo

    In sede cautelare, il mancato adempimento dell'Amministrazione agli incombenti istruttori è stato valutato quale argomento di prova.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione competente deve verificare concretamente la corrispondenza tra la qualifica estera e quella richiesta in Italia, considerando le conoscenze attestate dal titolo, l'eventuale attestato di competenza e l'esperienza professionale, anche quando tale corrispondenza sia solo parziale.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero è illegittimo quando si fonda su una generica affermazione di non coerenza tra il titolo straniero e la professione richiesta, senza un'istruttoria completa sull'intero percorso formativo e professionale dell'interessato.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, l'Amministrazione deve esaminare anche gli esami integrativi e i titoli postuniversitari pertinenti prodotti dall'interessato, se potenzialmente rilevanti per la corrispondenza con la classe di concorso richiesta.
  • L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non comporta il riconoscimento diretto della qualifica professionale da parte del giudice, ma impone all'Amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce degli elementi istruttori rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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