Cassazione Penale, Sentenza n. 31397/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/11/2022 con i seguenti motivi principali: a) vizio di motivazione sulla qualificazione e sulla configurabilità del reato di omissione di atti d'ufficio aggravata (art. 328 c.p.), con contestata imprecisione dell'imputazione circa i rendiconti omessi; b) censura sulla qualificazione del tutore come pubblico ufficiale e, correlatamente, sulla necessità della qualifica pubblicistica per la configurabilità del reato; c) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in relazione alle condotte di peculato contestate (contestata la valutazione degli indizi e la ricostruzione che avrebbe attribuito spese giustificate alla gestione dell'interdetta); d) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Confermata la ricostruzione dei giudici di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile di peculato per essersi appropriato di somme della cugina tutelata e di omissione di rendiconto. Si è richiamata la c.d. "doppia conforme" tra primo grado e appello, limitando il sindacato di legittimità su fatti e valutazione delle prove. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; disposta la misura di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private in caso di diffusione della sentenza. Nota di background della decisione di merito: la Corte d'appello aveva comunque dichiarato estinte per prescrizione le condotte di peculato relative al periodo 2009-2010 (Capo B) e rideterminato la pena complessiva in anni 2 e mesi 10 di reclusione con statuizioni civili favorevoli alla parte civile.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen. (omissione di atti d'ufficio)
La Corte ha ritenuto configurabile il reato se il tutore, pubblico ufficiale, omette di redigere e presentare i rendiconti dovuti; per tale fattispecie è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di violare i doveri d'ufficio
art. 385 cod. civ. (rendiconto del tutore)
«l'art. 385 cod. civ., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell'esigenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull'attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato" (richiamo a Cass.civ. Sez. 1, n. 9781 del 16/09/1995)
L'obbligo di rendiconto è normativamente previsto e giustifica la responsabilità del tutore che non adempia, anche ai fini della rilevanza penale dell'omissione
Il peculato si configura quando chi, per ragione del proprio ufficio (qui: la qualità di tutore), si appropria di denaro o beni dell'amministrato: la qualifica pubblicistica del tutore comporta l'inquadramento nella fattispecie del peculato e non in quella dell'appropriazione indebita
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 (oscuramento dati personali)
Disposta la misura di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private in caso di diffusione della sentenza, in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali
Massime di principio
- Il tutore dell'incapace integra la qualifica pubblicistica e, se si appropria di denaro dell'amministrato, il fatto configura peculato (non appropriazione indebita).
- L'omessa redazione o presentazione dei rendiconti, previsto dall'art. 385 c.c., può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) se compiuta con consapevolezza della violazione dei doveri d'ufficio.
- In sede di cassazione la revisione della valutazione probatoria è limitata quando esistono sentenze conformi tra primo grado e appello (c.d. "doppia conforme"); la Corte di legittimità non riformula i fatti né ri-valuta liberamente gli indizi già valutati dal merito.
- Non è necessario che il giudice di merito confuti punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dimostri di avere considerato i fatti decisivi.
- Le ammissioni parziali o le giustificazioni del ricorrente (es. motivi di 'ritorsione' o dissenso sulla qualità delle cure) possono essere ritenute insufficienti a escludere il dolo o a giustificare l'uso delle somme per fini privati, specie se emergono prelievi e pagamenti ingiustificati.
- Le attenuanti generiche possono essere negate se il fatto è ritenuto particolarmente grave (es. commesso nei confronti di soggetti non in grado di difendersi) e se la condotta è motivata da bramosia di denaro o accompagnata da comportamenti di 'iattanza' del reo.
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