Cassazione Penale, Sentenza n. 33857/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Giudice del Tribunale di Teramo che aveva ritenuto illegittimo l'arresto per furto aggravato ritenendo che la limitazione della libertà fosse avvenuta alle ore 2.15, prima della presentazione della querela (alle ore 4.50). Il Pubblico Ministero deduceva che la reale scansione temporale fosse diversa: gli indagati erano stati accompagnati in caserma per identificazione (perché privi di documenti), la querela era stata presentata alle ore 4.50 e l'arresto era stato formalmente eseguito alle ore 9.20 dopo interlocuzione con il PM; quindi la condizione di procedibilità prevista per il reato procedibile a querela sussisteva al momento dell'arresto, essendo il tempo per l'identificazione (art. 349, comma 4) non computabile nei termini per la convalida.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha accertato che l'accompagnamento in caserma per accertamenti identificativi (art. 349, comma 4 e ss. c.p.p.) è distinto e non computabile ai fini del calcolo dei termini per la convalida dell'arresto; quindi la querela presentata alle ore 4.50, prima dell'effettivo arresto alle 9.20, costituiva la condizione di procedibilità necessaria. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio in quanto l'arresto è stato considerato legittimo.
Norme richiamate
art. 381, comma 3, cod. proc. pen.
"l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo"
La norma richiede che la querela sia effettivamente proposta al momento utile per giustificare l'arresto in flagranza nei reati procedibili a querela; tuttavia ammette una forma agevolata (anche orale) per casi di immediata necessità. Pertanto la verifica della sussistenza della querela deve avvenire nel momento pertinente all'arresto.
art. 349, commi 4-6, cod. proc. pen.
Disciplina l'accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia giudiziaria per le attività di identificazione quando la persona è priva di documenti o fornisce generalità dubbie; tale periodo ha autonomia rispetto all'arresto e non è computabile nei termini rilevanti per la convalida dell'arresto in flagranza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma e la sintesi del motivo di ricorso per cassazione; qui richiamata per attestare che il motivo era enunciato nei limiti necessari per la decisione della Corte.
art. 6 d.lgs. 286/1998 (richiamato giurisprudenzialmente)
Norma sulle modalità di identificazione (rilievi fotodattiloscopici) degli stranieri; la giurisprudenza ha ritenuto che attività identificative in base a normativa speciale non debbano essere computate nei termini per la convalida delle misure precautelari, principio esteso analogicamente alle attività di identificazione previste dall'art. 349 c.p.p.
Massime di principio
- Il tempo impiegato per l'accompagnamento e le attività di identificazione previste dall'art. 349, comma 4 e ss. c.p.p. non deve essere computato nei termini valutati ai fini della convalida dell'arresto in flagranza; pertanto l'arresto deve essere valutato sulla base del momento formale in cui è stato eseguito.
- Per i reati procedibili a querela, la condizione di procedibilità può essere soddisfatta anche mediante dichiarazione orale resa alla polizia giudiziaria presente: la verifica della querela deve essere fatta nel momento utile all'arresto e non successivamente in modo retrodatante.
- In situazioni di furto notturno o quando la persona offesa non è presente al luogo del fatto, la polizia può procedere inizialmente all'accompagnamento per identificazione e, se la querela viene acquisita prima dell'esecuzione formale dell'arresto, l'arresto potrà ritenersi legittimo.
- È necessario che le attività di accompagnamento e identificazione siano verbalizzate e vigilate dal Pubblico Ministero secondo quanto previsto dalla norma, per garantire la correttezza procedurale e l'autonomia temporale rispetto all'arresto.
- I giudici di merito non possono computare automaticamente nei termini di convalida periodi spesi per accertamenti identificativi; occorre verificare se tali attività rientrino nelle ipotesi di autonomia previste dalla legge o dalla normativa speciale.
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