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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38159/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva dedotto, nei gradi di merito, la nullità dell'atto per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, dopo la consegna del PVC della Guardia di Finanza, e aveva anche eccepito la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento. La ricorrente ha censurato la decisione d'appello per violazione dell'art. 12, commi 1 e 7, L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio non si applica agli accertamenti cd. 'a tavolino' quando non vi sia stato accesso presso la sede del contribuente. Ha inoltre rilevato che nel caso concreto non vi era stato alcun accesso, il contribuente era stato sentito a sommarie informazioni e il PVC era stato notificato sulla base di attività istruttoria svolta dall'Ufficio e dalla Guardia di Finanza. Ha infine osservato che la questione della decadenza non era stata coltivata in appello dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo in caso di verifiche svolte presso la sede del contribuente e non si estende agli accertamenti 'a tavolino'. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come norma processuale fondante il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 12, commi 1 e 7, L. 212/2000

    il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del PVC opera soltanto quando il controllo sia eseguito presso la sede del contribuente; non si applica agli accertamenti svolti a tavolino senza accesso.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è circoscritto alle verifiche effettuate presso la sede del contribuente e non si applica agli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione sulla base di elementi acquisiti senza accesso nei locali del verificato.
  • Gli accertamenti c.d. a tavolino, fondati su dati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente dagli uffici, non sono soggetti al medesimo vincolo procedimentale previsto per le ispezioni e verifiche in loco.
  • La nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio non può essere affermata fuori dall'ipotesi tipizzata dalla norma, dovendo il giudice verificare in concreto se vi sia stato un accesso presso il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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