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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15769/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di merito lamentando, con il primo motivo, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità riferita al delitto di rapina, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Con il secondo motivo deduceva l'eccessività della pena irrogata. Dalla motivazione emerge che la questione sull'attenuante non era stata specificamente prospettata in appello, né con motivi aggiunti né in sede di conclusioni, e che la doglianza sulla pena non individuava un vizio decisivo, poiché la quantificazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità della rapina, poiché la questione era proponibile in appello ma non era stata specificamente sollevata. Ha inoltre reputato infondato il motivo sulla pena, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata sulla dosimetria. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata entro i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere effettuata considerando gli elementi indicati dalla norma, con motivazione aderente ai dati ritenuti rilevanti.

  • Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Richiamata dalla ricorrente come base per il riconoscimento della lieve entità del delitto di rapina.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione si limita alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La questione relativa al riconoscimento di una circostanza attenuante deve essere dedotta specificamente già in appello, con allegazione di dati di fatto astrattamente idonei a sostenerla; se non lo è, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere-dovere di valutare d'ufficio circostanze attenuanti non integra di per sé motivo di ricorso per violazione di legge o difetto di motivazione quando l'imputato non abbia formulato una richiesta specifica in appello.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa al giudice di merito entro il perimetro degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non la mera asserita eccessività.
  • Quando la sentenza di merito dà conto in modo congruo degli elementi ritenuti decisivi ai fini del trattamento sanzionatorio, la doglianza sulla pena è infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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