Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19853/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socia)

La controversia

La società aveva proposto davanti al Tribunale un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna della socia al pagamento delle quote annuali dovute per l'assegnazione in uso di una piazzola di sosta per gli anni 2019 e 2020, oltre a gennaio 2021. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 702-ter, comma 2, c.p.c., ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, perché la pretesa sarebbe stata riconducibile alle "spese societarie" e quindi al rapporto sociale. La società ha proposto regolamento di competenza denunciando, da un lato, la violazione dell'art. 9 c.p.c. e sostenendo che la domanda riguardasse un'obbligazione contrattuale di pagamento o, in subordine, un'indebita occupazione della piazzola; dall'altro, ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 168/2003, come modificato, sostenendo che le somme erano richieste in ragione della qualità di utente e non di socia, sicché il recesso della resistente era irrilevante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non avesse deciso una questione di competenza in senso proprio, ma si fosse limitato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso sommario ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c.; inoltre, ha osservato che la questione dedotta atteneva, al più, alla ripartizione tabellare interna tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso ufficio giudiziario, e non a un vero conflitto di competenza. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, se inserite nel medesimo tribunale, non integra una questione di competenza. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ.

    è la forma processuale utilizzata dalla società per introdurre la domanda in via sommaria di cognizione.

  • art. 702-ter c.p.c.

    la declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario è qualificata come misura di natura processuale, non come decisione sulla competenza.

  • art. 9 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del giudice adito in relazione a valore e materia, ma la Corte non ha ravvisato una vera questione di competenza.

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per affermare che il rapporto interno tra sezioni dello stesso ufficio non integra competenza in senso proprio.

  • art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168

    come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27

    richiamato dal ricorrente per negare che la controversia rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile quando il provvedimento impugnato non decide una questione di competenza in senso proprio, ma si limita a una declaratoria processuale di inammissibilità della domanda o del rito adottato.
  • Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, quando entrambe appartengono al medesimo ufficio giudiziario, integra una mera ripartizione interna degli affari e non una questione di competenza suscettibile di regolamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c. ha natura meramente processuale e non preclude la riproposizione della domanda nelle forme ordinarie.
  • Ai fini del regolamento di competenza occorre distinguere tra reale questione di competenza e mera organizzazione tabellare interna dell'ufficio giudiziario; solo la prima è devolvibile alla Corte di cassazione con tale mezzo.
  • Un precedente relativo a un conflitto tra giudice ordinario e sezione specializzata di uffici giudiziari diversi non è pertinente quando la controversia riguarda invece la ripartizione interna tra sezioni del medesimo tribunale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.