Cassazione Civile, Ordinanza n. 32511/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo notificato nel novembre 2016 per crediti tributari riferiti a quattro cartelle di pagamento che il contribuente assumeva non essere state validamente notificate nel 2008. In appello la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo prescritti i crediti e aveva dichiarato la nullità del preavviso di fermo e delle cartelle sottese, ma aveva poi compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di merito richiamando la peculiarità della controversia e le alterne vicende processuali. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo: (1) violazione dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR disposto la compensazione senza gravi ed eccezionali ragioni; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente e illogica, in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la formula utilizzata non esplicitava in modo reale le ragioni della compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la CTR aveva compensato le spese nonostante l'integrale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il richiamo alla 'peculiarità della controversia' era una motivazione vuota e non idonea a integrare le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste dalla disciplina applicabile; inoltre, l'argomento delle alterne vicende processuali è stato giudicato fisiologico e quindi non sufficiente a derogare al principio di soccombenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla regolazione delle spese e ha deciso nel merito, condannando l'Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge; le ragioni poste a fondamento della deroga al criterio della soccombenza devono essere specifiche e adeguatamente esplicitate.
Il principio generale è quello della soccombenza: le spese devono gravare sulla parte che ha dato causa al giudizio con il proprio comportamento.
La compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente sulle ragioni della decisione, compresa la compensazione delle spese.
Il vizio di motivazione o la mancata esplicitazione delle ragioni essenziali possono incidere sulla validità del provvedimento quando manchi il contenuto richiesto dalla legge.
art. 111, comma 6, Cost.
Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; una formula di stile non soddisfa il requisito costituzionale.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, anche sulle spese, quando la violazione di legge non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere giustificata da formule generiche come la 'peculiarità della controversia' o da vicende processuali ordinarie; occorrono gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
- La deroga al criterio della soccombenza deve essere sorretta da una motivazione concreta, coerente e non illogica; in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge e/o per motivazione apparente.
- Laddove la parte vittoriosa sia costretta a proporre impugnazione per contrastare un atto impositivo o cautelare riferito a crediti asseritamente prescritti, la lite è causalmente imputabile all'amministrazione che ha emesso l'atto, con conseguente applicazione del principio di soccombenza.
- Quando l'errore denunciato riguarda solo la regolazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulle spese.
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