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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34728/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato al Magistrato di sorveglianza un reclamo ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen., chiedendo che fosse ordinato al direttore dell’istituto penitenziario di consentire colloqui intimi in un ambiente appositamente predisposto oppure, in subordine, che gli fosse riconosciuto il risarcimento previsto dall’art. 35 ord. pen. per detenzione inumana e degradante. Con ordinanza del 29 settembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa dichiarava il reclamo inammissibile perché non era stato specificamente impugnato un provvedimento di diniego dell’amministrazione. Il condannato proponeva personalmente un ulteriore reclamo, sostenendo che la certificazione del direttore attestante l’indisponibilità di locali idonei per i colloqui intimi superasse la ragione di inammissibilità. Tale atto, presentato al Magistrato di sorveglianza e trasmesso tramite il Tribunale di sorveglianza di Catania, veniva riqualificato come ricorso per cassazione. Il Procuratore generale chiedeva che fosse dichiarato inammissibile perché proposto personalmente. La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata e il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che esclude al condannato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede, a pena d’inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la richiesta relativa ai colloqui intimi o al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal condannato, in applicazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ha invece disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo che, considerata la complessità della procedura e la natura degli interessi coinvolti, non fossero ravvisabili profili di colpa nell’inammissibilità. Non è stata decisa nel merito la richiesta di colloqui intimi né quella subordinata di risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Con ordinanza in data 29/09/2025, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. da Donato Gangale con il quale richiedeva che il direttore dell’istituto di detenzione gli concedesse i colloqui intimi in ambiente creato ad hoc o in subordine che gli fosse riconosciuto il risarcimento ex art. 35 ord. pen. per la detenzione inumana e degradante.

    Il reclamo previsto dall’art. 35-bis ord. pen. era stato utilizzato per chiedere un intervento sull’accesso ai colloqui intimi, ma il Magistrato di sorveglianza lo ha ritenuto inammissibile in assenza della specifica impugnazione di un provvedimento di diniego dell’amministrazione penitenziaria.

  • art. 35 ord. pen.

    Con ordinanza in data 29/09/2025, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. da Donato Gangale con il quale richiedeva che il direttore dell’istituto di detenzione gli concedesse i colloqui intimi in ambiente creato ad hoc o in subordine che gli fosse riconosciuto il risarcimento ex art. 35 ord. pen. per la detenzione inumana e degradante.

    Nel procedimento la disposizione è richiamata quale base della richiesta subordinata di risarcimento per la dedotta detenzione inumana e degradante; la Corte di cassazione non ne ha esaminato il merito.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Il Magistrato di sorveglianza, investito nell’originario reclamo che richiedeva di ordinare al Direttore dell’istituto penitenziario ove era allocato Donato Gangale, ha dichiarato con ordinanza in data 29/09/2025 il reclamo inammissibile per mancanza di specifica impugnazione di un provvedimento di diniego dell’amministrazione penitenziaria, adottando la procedura consentita dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    L’ordinanza che dichiara inammissibile il reclamo per la mancanza di una specifica impugnazione di un diniego è stata adottata con la procedura prevista dall’art. 666, comma 2, c.p.p.; contro tale ordinanza è ammesso ricorso per cassazione.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Tuttavia sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Per i ricorsi successivi all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, a pena d’inammissibilità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Tuttavia sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la proposizione personale comporta l’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 e dalla soccombenza deriva la condanna al pagamento delle spese processuali.

    Il ricorso personale del condannato, inammissibile per difetto della necessaria sottoscrizione difensiva, è dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Tuttavia per la complessità della procedura nella quale si è inserita la dichiarazione con la quale il ricorrente intendeva attivare un rimedio al precedente provvedimento a lui sfavorevole e per gli interessi coinvolti, deve concludersi che non si possono ravvisare profili di colpa e, pertanto, dalla declaratoria di inammissibilità non deve derivare la condanna al versamento di alcuna somma alla Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità non comporta il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando, in ragione della complessità della procedura e degli interessi coinvolti, non siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Tuttavia sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

    La legge n. 103 del 2017 ha escluso la facoltà del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale a pena d’inammissibilità.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, a pena d’inammissibilità.
  • L’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Magistrato di sorveglianza con la procedura dell’art. 666, comma 2, c.p.p. è ricorribile per cassazione; un atto impropriamente denominato reclamo può essere riqualificato come ricorso per cassazione in base al suo contenuto complessivo.
  • La dichiarazione d’inammissibilità non giustifica il versamento di una somma alla Cassa delle ammende se la complessità della procedura e gli interessi coinvolti escludono profili di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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