Cassazione Civile, Ordinanza n. 02262/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte)
La controversia
Nel corso di un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Roma, una parte propose ricorso per ricusazione nei confronti del giudice onorario assegnato alla causa. Il Tribunale respinse l'istanza con ordinanza. Contro tale ordinanza la parte soccombente propose ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi, chiedendo la cassazione del provvedimento e, in subordine, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede la non impugnabilità delle ordinanze rese sui giudizi di ricusazione. I controricorrenti hanno resistito sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel frattempo è stata dichiarata la morte di uno dei controricorrenti, circostanza ritenuta irrilevante ai fini del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione, pur avendo natura decisoria, non è assistita dal requisito della definitività necessario per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché il vizio eventualmente derivante dalla incompatibilità del giudice può essere fatto valere come nullità dell'attività processuale e quindi della sentenza resa nel medesimo giudizio. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 c.p.c., richiamando un precedente delle Sezioni Unite che bilancia l'esigenza di imparzialità con quella di speditezza e ragionevole durata del processo. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non si applica al giudizio di cassazione, qualificato come processo essenzialmente tecnico tra avvocati, sicché la morte della parte non interferisce con il procedimento
il suo effetto sospensivo del giudizio di merito rende non compatibile la proponibilità immediata del ricorso per cassazione contro il rigetto della ricusazione, per evitare il blocco del processo
la previsione di non impugnabilità delle ordinanze rese sui giudizi di ricusazione non è stata ritenuta incostituzionale
richiamato per evidenziare l'irrisorietà della pena pecuniaria prevista in caso di ricusazione infondata
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del diritto a un giudizio equo e imparziale e della ragionevole durata del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta l'istanza di ricusazione del giudice, pur incidendo sull'imparzialità del giudizio e quindi su un interesse qualificato della parte, non è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione se manca il requisito della definitività.
- Il vizio eventualmente derivante dalla partecipazione del giudice ricusato non si esaurisce nell'impugnazione immediata del provvedimento sulla ricusazione, ma può essere fatto valere come nullità dell'attività processuale e della sentenza resa nel medesimo processo.
- Nel bilanciamento tra garanzia dell'imparzialità del giudice e ragionevole durata del processo, il legislatore può escludere l'impugnazione immediata dell'ordinanza di rigetto della ricusazione per evitare un arresto del giudizio merito determinato dall'iniziativa unilaterale di una parte.
- La morte della parte nel giudizio di cassazione non comporta automaticamente l'interruzione del processo quando il giudizio è qualificato come processo di avvocati, centrato sulla soluzione di questioni giuridiche.
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