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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24025/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia origina da un'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. promossa dal fallimento di una società operativa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e amministratori della controllante, per ottenere il risarcimento del danno corrispondente a debiti fiscali e previdenziali maturati nel tempo e asseritamente derivanti da una gestione che avrebbe trasferito i proventi dell'attività alla controllante. In primo grado alcuni convenuti sono stati condannati in solido, mentre la domanda verso sindaci e revisori è stata respinta e la chiamata in garanzia verso l'assicuratore è stata rigettata. In appello, uno dei soccombenti ha ottenuto la riduzione dell'importo condannato; gli appelli incidentali di altri due convenuti sono stati dichiarati inammissibili per tardività, e per alcune posizioni è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva o l'estinzione del giudizio. In cassazione due dei convenuti hanno proposto ricorso per cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi di uno degli appellati deceduti; 2) violazione delle norme sull'appello incidentale tardivo per aver ritenuto inammissibile il gravame incidentale; 3) nullità per mancata notificazione della citazione ad altro convenuto; 4) omesso rilievo della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti di uno dei ricorrenti; 5) vizio di motivazione per mancato esame dei motivi di appello. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei ricorrenti ha rinunciato al ricorso.

La decisione

Il ricorso del primo ricorrente è stato dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese nei suoi rapporti con la controricorrente. Il ricorso del secondo ricorrente è stato accolto limitatamente al secondo e al quinto motivo: la Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, affermando che tale impugnazione è ammissibile anche quando investa capi autonomi della sentenza e l'interesse ad impugnare sia preesistente, e ha ritenuto conseguentemente fondato il vizio di motivazione per omesso esame delle censure assorbite. È invece stato respinto il primo motivo, dichiarati non esaminabili i motivi riguardanti solo il ricorrente rinunciante. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 146 l. fall.

    fonte dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento contro amministratori e altri soggetti coinvolti nella gestione sociale.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento al termine annuale per la riassunzione del processo interrotto.

  • art. 166 c.p.c.

    invocato nel primo motivo con riferimento alla notificazione dell'atto processuale.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sul tema dell'impugnazione incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sull'appello incidentale tardivo.

  • art. 354 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per dedurre la nullità derivante da vizi della vocatio in ius.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla nullità della citazione.

  • art. 2476, comma 6, c.c.

    invocato nel quarto motivo in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità verso l'amministratore.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo per sostenere un vizio di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo congiuntamente all'art. 132 c.p.c. per la sufficienza della motivazione.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere che un vizio relativo a un litisconsorte facoltativo si estenda agli altri convenuti ritualmente citati.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa capi autonomi della sentenza e l'interesse a proporla fosse già sorto prima dell'impugnazione principale, poiché la disciplina degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non consente una distinzione non espressa tra capi autonomi e capi dipendenti.
  • Nel giudizio di cassazione in cui si denunciano errores in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto processuale e il contenuto della censura; il controllo diretto della Corte sugli atti non esonera dall'onere di autosufficienza del ricorso.
  • In presenza di litisconsorzio facoltativo tra coobbligati solidali, eventuali vizi della notificazione della riassunzione o dell'atto processuale riferiti a uno solo dei litisconsorti non travolgono la prosecuzione del processo nei confronti degli altri ritualmente evocati in giudizio.
  • La declaratoria di assorbimento di una doglianza non può reggere se viene meno la correttezza della questione preliminare che l'ha determinata; in tal caso, l'omesso esame delle censure assorbite integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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