Sentenza del 22/03/2024 n. 7814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il recupero dell’IVA sulla fornitura di carburante effettuata in esenzione il 18 giugno 2007 nel porto di Messina allo yacht “Force Blue”, di proprietà della D.D. Ltd. La CTR della Sicilia aveva annullato integralmente l’avviso, ritenendo provato, sulla base di contratti di noleggio e bonifici bancari, che l’imbarcazione fosse destinata anche a un’attività commerciale di noleggio con equipaggio e che, pertanto, la fornitura beneficiasse della non imponibilità IVA. L’Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione delle regole sull’onere della prova, oltre all’omesso esame di fatti decisivi; 2) violazione delle norme sull’IVA e delle disposizioni doganali e della navigazione, sostenendo che non fosse stata provata la destinazione commerciale dello yacht e che fosse invece un’unità da diporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto la richiesta dell’Agenzia di riunire il ricorso con altri procedimenti, rilevando che riguardavano parti, periodi d’imposta o imposte differenti e che erano già fissati per la stessa udienza. Ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur concisa, rendeva comprensibili le ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale; la censura sull’omesso esame non individuava un fatto storico decisivo nei termini richiesti, ma contestava sostanzialmente la sufficienza della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché l’Agenzia mirava a ottenere una nuova valutazione dei contratti e dei bonifici, apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto non pertinenti l’art. 254 TULD, riferito alle unità da diporto non commerciali, e le norme sulla territorialità delle prestazioni di noleggio, poiché la ripresa riguardava la cessione di carburante. Le doglianze sulle sanzioni sono rimaste assorbite. È quindi rimasto fermo l’annullamento dell’avviso, anche quanto all’IVA. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 5.500 euro per compensi, 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 8-bis, comma 1, lettere a) e d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La CTR ha ritenuto, con un accertamento in fatto, incentrato sull'esame di alcuni contratti di noleggio e dei corrispondenti bonifici bancari, ritenuti di data certa, che, all'epoca del rifornimento, l'imbarcazione era adibita all'esercizio di un'attività commerciale di noleggio con equipaggio, con conseguente sussistenza dei requisiti di legge per l'applicazione della non imponibilità IVA, prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
La fornitura di carburante può beneficiare della non imponibilità quando è destinata a una nave effettivamente adibita a un’attività commerciale prevista dalla norma. Nel caso concreto, la destinazione commerciale al noleggio con equipaggio è stata accertata dalla CTR sulla base dei contratti e dei pagamenti; la Cassazione non poteva sostituire a tale valutazione una propria rilettura delle prove.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un "fatto storico" controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia "decisivo" ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.
La censura per omesso esame è circoscritta a un fatto storico, discusso e decisivo: non consente di contestare la sufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione delle prove.
Artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".
Chi denuncia l’omesso esame deve specificare il fatto storico, la fonte da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso; una contestazione generica della valutazione probatoria non soddisfa tali requisiti.
Art. 254 del TULD
in quanto si tratta di disciplina che non si applica alle navi commerciali, comprese le navi da diporto adibite ad attività commerciale, ma solo, come si ricava dal secondo comma, alle navi da diporto non aventi natura commerciale.
La disciplina richiamata dall’Agenzia per le unità da diporto in partenza verso un porto estero non si applica alle imbarcazioni che, secondo l’accertamento di merito, sono adibite ad attività commerciale.
Art. 151 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ.
le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative anche a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f), del D.Lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili.
In Cassazione, le finalità di economia processuale e uniformità possono essere perseguite trattando più cause riunibili nella stessa udienza davanti allo stesso giudice; nel caso concreto la riunione non è stata ritenuta necessaria.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA alla fornitura di carburante a una nave, è rilevante la destinazione commerciale effettiva dell’imbarcazione secondo i requisiti di legge; contratti di noleggio e pagamenti documentati possono concorrere a provarla.
- In Cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione di contratti, bonifici e altri elementi probatori sotto forma di violazione di legge: l’apprezzamento dei fatti spetta al giudice di merito, salvo i limiti propri dei vizi deducibili.
- La denuncia di omesso esame richiede l’indicazione puntuale del fatto storico decisivo, della sua fonte, della discussione processuale e della sua potenziale incidenza sull’esito; non basta lamentare una motivazione insufficiente.
- Le regole specifiche per le unità da diporto non commerciali non si estendono automaticamente alle imbarcazioni da diporto che risultino destinate a un’attività commerciale.
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