Cassazione Penale, Ordinanza n. 27978/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal GIP ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., deducendo erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione con riferimento alla derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La censura mirava, in sostanza, a contestare la qualificazione giuridica attribuita al fatto nell'ambito del patteggiamento. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché non rientrante tra quelli deducibili contro la sentenza applicativa della pena ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Nel caso concreto, la doglianza sulla derubricazione del reato non integra un vizio deducibile, poiché la possibilità di censurare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi in cui tale qualificazione sia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, evenienza che la Corte ha escluso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicano il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli casi di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
ha introdotto la disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., richiamata dalla Corte.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma richiamata dal ricorrente quale oggetto della derubricazione contestata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse da quelle espressamente contemplate.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile contro il patteggiamento solo quando la qualificazione adottata sia manifestamente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non basta una diversa lettura del fatto o della sua sussunzione giuridica.
- Le doglianze che attengono alla mera derubricazione del reato, se non sorrette da una palese incongruenza tra imputazione e sentenza, sono inammissibili nel giudizio di legittimità contro la sentenza applicativa della pena.
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