Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32750/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) nullità/insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. con riferimento al rigetto della domanda di ammissione alla messa alla prova e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per produrre documenti comprovanti esecuzioni sui suoi beni; il ricorrente riteneva che la Corte di appello avesse errato nel ritenere inadeguato l'impegno risarcitorio (versamento di 1.000 euro a rate) senza considerare adeguatamente le prove richieste. (2) carenza e illogicità della motivazione nonché travisamento della prova in relazione alla misura della confisca: si sostiene che i giudici avrebbero frainteso la deposizione dell'agente della riscossione (confondendo 'dovuto' con 'pagato'), omettendo di chiarire l'ammontare effettivamente versato e la ripartizione tra IVA e IRES, e che sarebbe quindi necessaria ulteriore istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale dei giudici di merito circa l'ammissione alla messa alla prova: alla luce di un debito erariale contestato di circa 447.000 euro e di ulteriori somme relative a ritenute, la proposta di versare 1.000 euro a rate è risultata manifestamente insufficiente e non rappresentativa del massimo sforzo riparatorio; la circostanza dell'impiego percepito presso la societa 'Bproject' è stata ritenuta elemento che rafforza l'inidoneità dell'offerta. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'atto generico e privo del requisito di autosufficienza: la parte non ha allegato con precisione gli elementi necessari (documentazione probatoria completa sui versamenti), e la documentazione prodotta in primo grado (due rate per complessivi 38.870,62 euro) non è stata integrata in grado di appello per dimostrare l'effettivo pagamento. La sentenza ricorda altresì che l'eventuale riduzione della confisca potrà essere chiesta al giudice dell'esecuzione mediante la produzione della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma penale contestata per la quale l'imputato è stato condannato (delitto tributario relativo all'omesso versamento IVA)

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Norma per la quale l'imputato era stato assolto in primo grado (reato diverso contestato, dal quale è risultato 'il fatto non sussiste')

  • art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p.

    Dispositivo richiamato dal ricorrente in materia di motivazione della sentenza e nullità: la Corte ha valutato che i motivi dedotti non integrano un vizio tale da rendere la motivazione insufficiente rispetto al giudizio di merito

  • art. 133 c.p.

    Criteri di valutazione della personalità dell'imputato e degli elementi utili alla prognosi di recidiva, richiamati come base per il giudizio discrezionale sulla messa alla prova

  • art. 12-bis comma secondo d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 158/2015)

    Richiamato in riferimento alla disciplina della confisca per reati tributari: la confisca non cessa automaticamente per l'impegno a pagare, ma l'effetto della confisca può essere escluso solo se si verifica l'integrale pagamento; in caso contrario la parte potrà chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione dimostrando i pagamenti effettuati

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; richiamata per la condanna alle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata quale principio interpretativo ai fini della determinazione equitativa dell'ammenda applicata

Massime di principio

  • La concessione della messa alla prova è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito: il giudice deve verificare non solo la finalità rieducativa ma anche l'adeguatezza dell'impegno risarcitorio rispetto al danno cagionato; offerte simboliche o palesemente sproporzionate rispetto al debito possono legittimamente essere ritenute inidonee.
  • Nelle controversie tributarie-penali la prova dei versamenti e della loro ripartizione tra imposte (es. IVA e IRES) deve essere documentata con precisione: dichiarazioni generiche o deposizioni non chiarite richiedono integrazione probatoria e, se non prodotta, rendono infondate le doglianze in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e non generico: il ricorrente deve allegare e documentare gli elementi decisivi che sostiene possano infirmare la decisione di merito; l'assenza di documentazione probatoria essenziale comporta l'inammissibilità per genericità o mancanza di autosufficienza.
  • La valutazione prognostica sulla recidiva e l'idoneità del programma di messa alla prova si fonda sui criteri indicati dall'art. 133 c.p. e sulle concrete circostanze personali e patrimoniali dell'imputato; tali valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo se prive di adeguata motivazione.
  • In materia di confisca per reati tributari, l'impegno al pagamento non determina automaticamente la cessazione degli effetti della confisca: solo l'integrale adempimento evita la duplicazione del debito e può condurre alla riduzione/caducazione della confisca; eventuali contestazioni sull'entità della confisca devono essere sollevate e documentate in sede di esecuzione.
  • Se la motivazione di merito presenta una criticità circoscritta ma il resto della motivazione è coerente e completo, tale criticità non determina automaticamente l'annullamento della decisione: è necessario che il vizio incid a su uno dei nuclei essenziali del ragionamento decisorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.