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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34443/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per accesso abusivo a sistema informatico. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 615-ter c.p. e dell'art. 530, comma 2, c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente confutato le deduzioni difensive e che non vi sarebbe stata prova sufficiente della sua responsabilità, anche in ragione di allegazioni volte ad accreditare l'ipotesi che l'accesso fosse stato compiuto da terzi usando le sue credenziali. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sulla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. Con il quarto motivo ha contestato l'insufficienza della prova circa la sua presenza al momento dell'accesso, prospettando in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e aveva valorizzato anche parziali ammissioni dell'imputato sulla conoscenza della vicenda e sulla non decisività delle ipotesi difensive. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la pena edittale del reato contestato non consente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ha giudicato il terzo motivo generico e comunque non idoneo a scalfire una pena irrogata in misura inferiore al medio edittale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché volto a contestare in fatto la mancanza di prova senza dedurre un travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    Integra il delitto per cui è stata confermata la condanna; la Corte rileva che i motivi di ricorso non scalfiscono la ricostruzione di merito dell'accesso abusivo al sistema informatico.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La censura difensiva è respinta perché la motivazione della sentenza di appello è ritenuta adeguata e non residua un ragionevole dubbio sulla responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa perché la pena edittale prevista per il reato non consente l'applicazione dell'istituto nel caso concreto.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sulla pena è considerata generica e non idonea a contestare una pena già determinata in misura inferiore al medio edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata a sostegno della condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.

  • Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01

    Richiamata per affermare che una doglianza generica sulla commisurazione della pena non è sufficiente a censurare la motivazione della sentenza.

  • Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01

    Richiamata sul medesimo punto: genericità della censura sulla pena e sufficienza della motivazione di merito.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui non è consentito in cassazione dedurre semplicemente la mancanza di prova senza prospettare il travisamento della prova.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una condanna confermata in appello, la censura è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto senza confrontarsi con la motivazione di merito o senza dedurre un concreto travisamento della prova.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la disciplina edittale del reato contestato non consente l'accesso all'istituto secondo il comma 5 della norma.
  • La doglianza sulla commisurazione della pena deve indicare specifici vizi logico-giuridici della motivazione; una critica generica non è sufficiente, specie se la pena è stata determinata al di sotto del medio edittale.
  • In sede di legittimità non è ammissibile contestare la sola insufficienza della prova senza indicare il travisamento di specifici dati probatori, poiché ciò trasformerebbe il giudizio di cassazione in un riesame del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccesso abusivo
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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