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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6543/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colasante ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata; il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza invocando la remissione di querela presentata dalla persona offesa e l'applicabilità delle modifiche legislative che hanno reso il reato procedibile a querela di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a seguito della modifica normativa (d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150) il reato di cui all'art. 610 c.p. è procedibile a querela di parte. La persona offesa ha depositato la remissione di querela in data 26/05/2023, accettata dal ricorrente; pertanto il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. Non essendovi elementi per pronunce ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha posto a carico del querelato le spese del procedimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Ha modificato l'art. 610 c.p. rendendo il reato di violenza privata procedibile a querela di parte, incidendo sulla perseguibilità del fatto.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato oggetto del giudizio; la modifica normativa ne ha limitato la procedibilità alla querela di parte.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per adottare una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi si è pronunciata sull'estinzione del reato.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'estinzione del reato per remissione della querela; la Corte ha dichiarato estinto il reato ai sensi di questa norma dopo il deposito della remissione e la sua accettazione.

Massime di principio

  • Se una fattispecie è resa procedibile a querela di parte da una modifica legislativa, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p., anche se è già intervenuta una condanna in grado precedente.
  • La remissione di querela deve risultare da atto formale (es. deposito presso Stazione Carabinieri) e la sua accettazione, se avvenuta, rafforza l'efficacia estintiva; documentare correttamente il deposito è essenziale.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela non sussistono gli presupposti per mantenere la condanna: la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato non impedisce comunque al giudice di statuire sulle spese del procedimento; in casi concreti il giudice può porre a carico del querelato le spese anche se la sentenza viene annullata per estinzione.
  • In situazioni analoghe verificare tempestivamente la normativa applicabile (eventuali riforme che mutano la procedibilità) e produrre tempestiva prova della remissione per ottenere l'estinzione del reato in sede di impugnazione.

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