Cassazione Penale, Sentenza n. 22472/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per presunta tardività. La Corte territoriale aveva ritenuto che il termine di 45 giorni per proporre appello fosse scaduto il 25 febbraio 2023 e che l'atto fosse pervenuto in cancelleria il 1° marzo 2023, quindi tardivo. La difesa ha invece dimostrato che l'atto era stato spedito a mezzo raccomandata in data 25 febbraio 2023 (ore 18:40). Il nodo giuridico verteva sull'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (che hanno abrogato la possibilità di proporre impugnazioni mediante spedizione) alla fattispecie, e sul principio tempus regit actum: quale disciplina processuale si applica quando la sentenza impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma?
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, applicando il principio tempus regit actum, va fatto riferimento alla disciplina vigente alla data di emissione della sentenza impugnata (12 dicembre 2022), per cui era ancora operativo l'art. 583 cod. proc. pen. (che considera l'impugnazione proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma). Poiché è provata la spedizione in data 25 febbraio 2023, l'appello doveva essere ritenuto tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio di merito. Pur essendo intervenuta la prescrizione del reato, la trasmissione è stata disposta perché l'erronea declaratoria di inammissibilità ha impedito l'esame dei motivi di appello, con possibile esito più favorevole per la ricorrente (anche proscioglimento ex art. 129 c.p.p.).
Norme richiamate
1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con raccomandata. 2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
Applicata nella versione vigente alla data della sentenza impugnata (12/12/2022): la data di spedizione della raccomandata vale come data di proposizione dell'impugnazione, perciò la raccomandata del 25/02/2023 rendeva tempestivo l'appello.
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), art. 98 comma 1 lett. a) e art. 87 comma 4
art. 98, comma 1, lett. a) (abrogazione di talune disposizioni quali l'art. 583 c.p.p.); art. 87, comma 4 (regime transitorio relativo al deposito in cancelleria)
La riforma ha eliminato la possibilità di proporre impugnazioni mediante spedizione; tuttavia, non essendo applicabile retroattivamente alla sentenza emessa prima dell'entrata in vigore (30/12/2022), le nuove disposizioni non potevano essere invocate per dichiarare tardivo l'appello.
principio 'tempus regit actum' (giurisprudenza di Sezioni Unite, S.U. n. 27614 del 29/03/2007)
Per la determinazione del regime applicabile alle impugnazioni si deve far riferimento alla disciplina vigente al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quella vigente al momento della proposizione dell'impugnazione; ciò comprende modi e termini dell'impugnazione.
Regola il deposito in cancelleria dell'atto; rimane possibile il deposito ma, in presenza di fattispecie emesse prima della riforma, non esclude la validità della spedizione come data di proposizione quando prevista dalla previgente normativa.
Norma penale che individua il reato per il quale la ricorrente era stata condannata (lesioni personali aggravate); rilevante solo come contestazione originaria, non decisiva sul tema processuale trattato.
Prevista la possibilità di proscioglimento anche d'ufficio; per questo, nonostante la prescrizione intervenuta, la causa è stata rimessa in sede d'appello per consentire la valutazione dei motivi che potrebbero portare a un esito più favorevole alla ricorrente.
art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 CEDU (denunciate dalla ricorrente)
Le censure costituzionali e convenzionali circa la compressione del diritto al doppio grado sono state prospettate, ma la Corte di cassazione ha risolto la questione sul piano processuale (tempus regit actum e prova della spedizione), ritenendo sufficiente la tutela con l'applicazione della normativa previgente.
Massime di principio
- Quando cambiano le norme processuali, per stabilire quale disciplina si applica all'impugnazione occorre fare riferimento alla data di emissione del provvedimento impugnato (principio tempus regit actum).
- Se la normativa vigente alla data della sentenza prevedeva che l'impugnazione si considerava proposta alla data di spedizione della raccomandata, la prova della spedizione (ricevuta di invio, data riportata sul plico) rende l'impugnazione tempestiva anche se la cancelleria la riceve successivamente.
- Le modifiche legislative non possono essere applicate retroattivamente per penalizzare il ricorrente rispetto a facoltà e termini riconosciuti al momento dell'emissione della sentenza impugnata, salvo diversa disciplina transitoria espressa.
- In caso di erronea declaratoria di inammissibilità per tardività, la Cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di merito: ciò è particolarmente importante quando, pur intervenuta la prescrizione, esistono motivi che potrebbero condurre a un esito più favorevole (es. proscioglimento).
- Per evitare contestazioni di tempestività è consigliabile acquisire e conservare prova inequivocabile della spedizione (ricevute di raccomandata, ricevute postali) o, quando possibile, depositare l'atto direttamente in cancelleria nei termini vigenti.
- Le doglianze fondate su violazioni costituzionali o convenzionali (art. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) devono essere valutate ma spesso il giudice risolve prima la questione processuale di applicabilità delle norme; è utile prospettare entrambe le linee difensive.
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