Sentenza del 17/05/2017 n. 12243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cinque cartelle esattoriali impugnate da NE s.n.c. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso per omesso deposito presso la propria segreteria; la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2012, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché non era stata depositata nella segreteria della CTP copia dell’atto di impugnazione, come richiesto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. In cassazione la società ha formulato quattro doglianze, prospettando violazioni di legge, vizi di motivazione ed errores in procedendo, tra cui la mancata considerazione di un concordato fallimentare che avrebbe comportato il pagamento integrale dei debiti. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità per genericità e, in subordine, chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i motivi erano generici, non indicavano specificamente gli errori attribuiti alla sentenza né si confrontavano con la ragione decisiva dell’inammissibilità dell’appello, ossia l’omesso deposito della copia dell’impugnazione presso la segreteria della CTP. Su tale profilo non era stata proposta alcuna censura specifica. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate € 2.000,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito; nulla è stato disposto per le spese nei confronti delle altre parti non costituite.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4), qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autonomo i motivi di impugnazione; il mero rinvio generico ad atti precedenti, senza illustrarne il contenuto, non soddisfa l’onere e comporta l’inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina
Chi denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve individuare le affermazioni giuridiche della sentenza impugnata e spiegare puntualmente perché contrastino con la norma o con la sua interpretazione; una contestazione non argomentata è inammissibile.
Art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
la sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per l'omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione nella segreteria della CTP di Roma, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.
La decisione applica la disposizione nel senso che l’omesso deposito presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di copia dell’atto di appello determina l’inammissibilità dell’impugnazione; tale specifica ragione deve essere contestata in modo puntuale in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta elencare norme violate o formulare generiche critiche: occorre indicare quale affermazione della sentenza si contesta e illustrare il contrasto giuridico o il vizio denunciato.
- L’onere di specificità vale sia per gli errori di diritto sia per quelli processuali e non può essere assolto con un rinvio generico agli atti dei gradi precedenti.
- È necessario censurare la ragione autonoma e decisiva su cui si fonda la pronuncia impugnata; se questa rimane senza contestazione specifica, le altre doglianze non possono condurre alla cassazione della decisione.
- Nel giudizio tributario, secondo la disposizione applicata in questa decisione, l’omesso deposito presso la segreteria della CTP di copia dell’atto di appello comporta l’inammissibilità dell’appello.
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