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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26026/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della concorde richiesta delle parti e della documentazione prodotta in ordine alla definizione agevolata dei carichi tributari. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni relativo all'annualità 2006, fondato sull'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura nell'ambito di rapporti infragruppo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, confermando la legittimità dell'atto sanzionatorio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio è intervenuta una definizione agevolata dei carichi tributari collegati alla lite: l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando l'integrale definizione dei carichi; anche la contribuente ha depositato documentazione attestante la rottamazione delle cartelle e il pagamento delle rate, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992

    consente di dichiarare l'estinzione del giudizio quando sopravviene una causa che elimina l'interesse alla decisione, come la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 6, comma 2, D.L. n. 193 del 2016

    è richiamato quale disciplina della definizione agevolata dei carichi, che comporta l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto della dichiarazione.

  • L. n. 225 del 2016

    legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, richiamata come base normativa della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 4, D.L. n. 148 del 2017

    richiama la definizione agevolata e il relativo impegno alla rinuncia ai giudizi inerenti ai carichi definibili, fondando la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata dei carichi oggetto della lite determina la cessazione della materia del contendere e giustifica la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Quando entrambe le parti chiedono la declaratoria di estinzione e la documentazione dimostra l'integrale definizione dei carichi, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia ai giudizi collegata alla procedura di definizione agevolata opera come presupposto sostanziale per l'estinzione del contenzioso relativo ai carichi definiti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese possono essere compensate se richiesto concordemente dalle parti e secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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