Sentenza del 11/09/2023 n. 170 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che negava l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5% (regime forfettario agevolato per i primi cinque anni) per l'anno 2016, ritenendo che l'attività esercitata con partita IVA fosse mera prosecuzione dell'attività precedentemente svolta come collaboratrice della S.Coop. R (2012-2015) e che mancasse il requisito di marginalità/novità; l'Ufficio sosteneva inoltre che il cliente principale fosse la stessa S.Coop. R e che la contrib. fosse tenuta ad applicare l'aliquota del 15%, con richiesta di maggiore imposta, sanzioni e interessi.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la mera continuazione sussista solo se coesistono congiuntamente identità di mercato (stessa clientela) e identità dell'attività (stesse competenze e contenuti). Nel caso di specie la Corte ha rilevato che dopo l'apertura della partita IVA la ricorrente svolgeva mansioni amministrative e gestionali con competenze diverse dall'attività precedente (gestione/addomesticamento dei cavalli); tali elementi sono documentati. Inoltre la ricorrente rientrava nei limiti reddituali previsti. Conseguentemente è stato annullato l'avviso di accertamento e riconosciuto il diritto all'aliquota ridotta del 5% per il 2016; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite (euro 1.800,00 oltre accessori e rimborso CUT).
Norme richiamate
Legge 23.12.2014 n.190 art.1 commi 54-89 (regime forfettario)
aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività
La Corte ha riconosciuto l'applicabilità della riduzione al 5% ritenendo sussistente una "nuova attività" rispetto all'attività precedente, con conseguente diritto dell'istante all'agevolazione per il 2016.
Art.1 comma 65 lettera b) della Legge 190/2014
l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
La norma è stata letta dalla Corte nel senso che la mera prosecuzione richiede congiuntamente identità di mercato e identità dell'attività; se manca una delle due il rapporto non è di mera continuazione.
Circolare Agenzia delle Entrate 17/E del 2012
si ritiene che tale continuità non possa mai essere ravvisata nel caso in cui le due attività da porre a confronto vengono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee
La Corte ha fatto esplicito richiamo a questo principio per escludere la continuità quando le competenze richieste prima e dopo l'apertura della partita IVA sono non omogenee.
Circolare Agenzia delle Entrate 10/2016
Riferimento utilizzato per la valutazione della marginalità reddituale pregressa; la Corte ha ritenuto che la ricorrente rientrasse nei limiti reddituali previsti dalla circolare.
Art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. (citato dalla ricorrente)
Principio invocato dalla ricorrente secondo cui l'onere della prova delle violazioni contestate spetta all'Amministrazione; la Corte ha considerato l'analisi probatoria dell'Ufficio insufficiente rispetto ai requisiti della mera prosecuzione.
D.Lgs. 546/92 (richiamato per la mediazione: artt. 17-bis comma 8 e 48 comma 6)
Norme citate dalla resistente in relazione all'offerta conciliativa; non incisive ai fini della decisione sostanziale sulla qualificazione dell'attività.
Massime di principio
- La "mera prosecuzione" ai fini dell'esclusione dell'agevolazione forfettaria va valutata congiuntamente su due elementi: identità di mercato (stessa clientela) e identità dell'attività (stesse competenze e contenuti). Entrambi devono sussistere perché si configuri mera continuazione.
- Una variazione sostanziale delle mansioni e delle competenze (es. da attività tecnica/operativa a funzioni amministrative/gestionali) supporta la qualificazione di "nuova attività" anche se il cliente resta lo stesso.
- L'Amministrazione deve fornire prove concrete della continuità (durata, contenuto delle prestazioni, incidenza reddituale, coincidenza di clientela): l'onere probatorio grava sull'Ufficio.
- La marginalità del precedente lavoro dipendente/autonomo va valutata secondo i criteri indicati dalle circolari dell'Agenzia (es. durata e incidenza sul triennio); se il contribuente dimostra di rientrare nei limiti, questo favorisce il riconoscimento dell'agevolazione.
- Documentazione utile per il contribuente: incarichi formali (lettere di incarico), descrizioni di mansioni, organigrammi, corrispondenza e-mail, fatture/compensi per cliente, verbali/nomine (es. cariche sociali) e ogni elemento che dimostri il cambiamento di contenuto e competenze dell'attività.
- In caso di contestazione, privilegiare la conservazione e produzione di prove che mostrino la diversità sostanziale dell'attività (job description, ruoli amministrativi, prove di formazione/competenze) e dimostrazioni economiche della marginalità precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 set 2023Sentenza del 11/09/2023 n. 238 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 set 2023Sentenza del 11/09/2023 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 11 set 2023Sentenza del 11/09/2023 n. 669 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 11 set 2023Sentenza del 11/09/2023 n. 870 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 11 set 2023Sentenza del 11/09/2023 n. 874 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 12 set 2023Sentenza del 12/09/2023 n. 37138 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →