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Sentenza

Sentenza del 11/09/2023 n. 874 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avverso l'invito al pagamento di Euro 8,75 relativo alla notifica via PEC della regolarizzazione del CUT connessa a un ricorso. Il ricorrente sostiene che l'art. 1 del D.M. (citato dal ricorrente come D.M. 12/9/2021) prevede la ripetibilità delle sole spese di notifica degli atti impositivi e non di un mero invito al pagamento; inoltre afferma che il rimborso sarebbe dovuto solo per notifiche a mezzo posta o messo e non per PEC. Chiede l'annullamento della decisione di primo grado o, in subordine, la compensazione delle spese di primo grado.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso delle spese di notifica anche per l'atto inviato tramite PEC, motivando che le spese non si riducono al solo costo della trasmissione ma comprendono attività connesse (preparazione fascicolo, archiviazione, spese generali) quantificate forfettariamente dal legislatore. Ha interpretato l'art. 1 del D.M. 12 settembre 2012 come ricomprendente, oltre agli atti impositivi e di contestazione/sanzione, anche le spese derivanti da "altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative" e quindi la notifica via PEC. Ha escluso incertezza interpretativa tale da giustificare la compensazione delle spese e ha condannato l'appellante al rimborso delle spese del grado, liquidate in E. 300 (oltre al pagamento oggetto dell'invito).

Norme richiamate

  • D.M. 12 settembre 2012

    "Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative"

    La corte ha interpretato l'art. 1 in senso estensivo: le spese forfettarie di notifica sono ripetibili anche per notifiche effettuate con modalità diverse dalla posta tradizionale (es. PEC) in quanto rientrano nella dicitura "altre modalità di notifica" e rappresentano costi organizzativi e generali non meramente il costo della trasmissione.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata come norma di riferimento per la quantificazione dei compensi di notifica degli atti impositivi; il D.M. opera in applicazione di disposizioni di carattere generale come questa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiamato nel testo del D.M. quale riferimento normativo per le spese derivanti dall'esecuzione degli artt. 137 e ss. c.p.c.; usa come base normativa per la ripetibilità delle spese di notifica legate a determinati procedimenti esecutivi/fiscali.

  • Codice di procedura civile, artt. 137 e ss.

    Richiamati dal D.M. come fonte delle spese ripetibili in relazione a determinate modalità esecutive; la corte considera tali riferimenti coerenti con l'estensione della ripetibilità anche alle notifiche via PEC quando previste da norme specifiche.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, co. 2

    Norma richiamata dalla corte in tema di compensazione delle spese: la compensazione è possibile solo per "gravi ed eccezionali ragioni"; la corte ha ritenuto che non sussistono tali ragioni per disporre compensazione.

Massime di principio

  • Le spese di notifica fissate da decreto ministeriale sono normalmente considerate forfettarie e comprendono costi organizzativi oltre al mero onere di trasmissione; pertanto anche notifiche via PEC possono essere ritenute ripetibili se previste da disposizioni normative richiamate dal D.M.
  • Quando si contesta la ripetibilità delle spese, è necessario verificare il testo del D.M. applicabile e le norme richiamate: i giudici tendono a un'interpretazione estensiva che include "altre modalità di notifica" previste da norme specifiche.
  • Per ottenere la compensazione delle spese processuali bisogna dimostrare "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.lgs. 546/1992; l'asserita novità della questione non è di per sé sufficiente.
  • Se l'importo contestato è esiguo (es. poche decine di euro), valutare il rapporto costi/benefici dell'impugnazione: i tribunali potrebbero confermare la ripetibilità e condannare anche alle spese processuali, rendendo l'azione antieconomica.
  • Se si intende resistere in casi analoghi, concentrarsi su argomentazioni normative precise (es. dimostrare che il D.M. applicabile non contempla la fattispecie o che la notifica PEC non è prevista dalla specifica disposizione) e sulle risultanze testuali delle norme, perché i giudici danno peso al dettato normativo richiamato.

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