Sentenza del 11/09/2023 n. 669 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Effetto espansivo del giudicato formatosi per annualità differenti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 per maggiori ricavi IRES/IRAP/IVA e sanzioni: contestati costi indeducibili (lavori di officina e carrozzeria), ricavi non contabilizzati (tra cui la presunta vendita di un'autovettura), indebita applicazione del regime del margine alle compravendite di autoveicoli e recuperi derivanti da indagini finanziarie sulle movimentazioni bancarie.
La decisione
La decisione di merito ha confermato in parte la sentenza di primo grado e ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio. Nello specifico: è stata riconosciuta la legittimità dell'applicazione del regime del margine per l'annualità 2005 (anche per effetto espansivo di giudicati definitivi sulle stesse modalità operative per le annualità 2006-2007 e per la società fornitrice F. S.r.l.), con conseguente illegittimità del recupero IVA sul margine; sono invece ritenuti legittimi i recuperi operati dall'Ufficio sulla base delle indagini finanziarie (movimentazioni bancarie) per i versamenti/prelevamenti non giustificati, atteso che la contabilità della società era approssimativa e con commistioni tra conti. Le spese sono compensate; le spese di CTU restano a carico dell'Ufficio e il contribuente ottiene il rimborso dei contributi unificati se versati.
Norme richiamate
D.L. n. 41/1995 (regime del margine)
Il regime agevolato del margine per la compravendita di autoveicoli è applicabile se ricorrono le modalità operative previste; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il regime per il 2005 anche in virtù dell'effetto espansivo di giudicati favorevoli sulle medesime operazioni per le annualità successive e per il fornitore.
art. 109 TUIR
Norma sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito: la contestazione riguardava la mancata prova documentale dell'effettiva deducibilità di costi (lavori di officina/carrozzeria); la controversia è stata esaminata alla luce delle prove fornite e della ricostruzione probatoria complessiva.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Attribuisce all'Amministrazione il potere di acquisire dati relativi alle movimentazioni bancarie; la Corte ha confermato che tali dati possono costituire base dell'accertamento quando il contribuente non fornisce adeguata giustificazione e tiene contabilità disorganizzata.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Analogamente per l'IVA, le risultanze delle investigazioni bancarie possono essere utilizzate per la determinazione dell'imponibile IVA se il contribuente non dimostra l'irrilevanza o la contabilizzazione dei movimenti.
Principio giurisprudenziale: effetto espansivo del giudicato (Cass. n. 21675/2021 richiamata)
La giurisprudenza di legittimità riconosce che le emergenze fattuali accertate con giudicato per una specifica annualità possono avere efficacia anche per altre annualità in cui ricorrano le stesse circostanze e modalità operative, purché esse abbiano attitudine probatoria pluriennale; ciò ha consentito al contribuente di far valere il regime del margine per il 2005 richiamando giudicati favorevoli per il 2006-2007.
Massime di principio
- Un giudicato favorevole su questioni fattuali (es. applicabilità del regime del margine) per una o più annualità può espandersi ad altre annualità a condizione che le circostanze fattuali e le modalità operative siano effettivamente identiche e abbiano valenza probatoria pluriennale.
- L'applicazione del regime del margine va valutata sulla base delle modalità operative e della catena commerciale: riconoscimenti giudiziali per il fornitore o per esercizi successivi possono rafforzare la posizione del cedente/acquirente se l'attività è sostanzialmente la stessa.
- Le indagini finanziarie (acquisizione delle movimentazioni bancarie ai sensi degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972) sono legittime e possono fondare recuperi se il contribuente non dimostra analiticamente che i movimenti sono estranei all'attività o già contabilizzati; contabilità disorganizzata o commistioni aggravano la posizione del contribuente.
- L'onere della prova sulla rilevanza delle operazioni bancarie incombe sul contribuente: fornire giustificazioni analitiche per ciascun versamento/prelievo è essenziale per sfuggire al sistema presuntivo.
- Una tenuta di contabilità corretta, documentazione completa e la capacità di dimostrare l'origine e la natura delle movimentazioni bancarie sono misure preventive decisive per evitare accertamenti fondati su presunzioni.
- Nei giudizi tributari con esiti reciproci (accoglimento parziale/respinte parziali) è frequente la compensazione delle spese; la strategia processuale deve valutare l'uso di precedenti giudizi e la ricostruzione documentale complessiva.
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