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Sentenza

Sentenza del 11/09/2023 n. 238 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 472/1997 per omessi versamenti di accise (mesi di gennaio e marzo 2017), pari al 30% dell'accisa non versata. La società ha contestato la sanzione sostenendo che aveva presentato domanda di concordato preventivo (3/4/2017, accolta l'11/4/2017) e che l'inadempimento derivava dagli effetti della procedura concordataria (impossibilità oggettiva di effettuare pagamenti senza violare il divieto di preferenze e la par condicio creditorum) e che mancava l'elemento soggettivo (dolo/colpa) nell'omesso pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e l'appello è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia. È stata confermata la legittimità della notifica dell'atto sanzionatorio: l'ammissione al concordato inibisce solo le azioni esecutive o cautelari, non l'esercizio dell'attività accertativa o sanzionatoria. Inoltre è ritenuto che i pagamenti contestati fossero dovuti prima della domanda di concordato, per cui la sussistenza dell'elemento soggettivo va valutata al momento della scadenza dei termini di pagamento; la ricorrente non ha fornito prove concrete dell'assenza di colpa. L'appellante è stata condannata alle spese del grado (e complessivamente al pagamento di Euro 3.500 per il secondo grado).

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 472/1997

    Disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie; nel caso di specie l'atto sanzionatorio può essere legittimamente notificato anche in presenza di procedura concordataria, in quanto non ha natura esecutiva ma accertativa/sanzionatoria.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    Regola l'elemento soggettivo (colpa/dolo) nella responsabilità tributaria; interpretazione giurisprudenziale richiede che il contribuente dimostri l'assenza di colpa con circostanze precise e concrete, altrimenti la mera invocazione della procedura concorsuale non esclude automaticamente la sanzione.

  • artt. 161, 167 e 168 legge fallimentare (disp. introduc. R.D. 267/1942)

    Prevedono la moratoria/effetti dell'apertura della procedura concorsuale: bloccano l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono l'esercizio di azioni ordinarie (accertative, sanzionatorie) che consentono all'Amministrazione di acquisire un titolo giuridico utilizzabile nella ripartizione in concorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ordinanze nn. 9441/2019, 24880/2020; sent. 33408/2021; ord. 3450/2023; ord. 12901/2019; sent. nn. 4779/1987, 1763/2007, 23322/2018)

    Orientamenti di legittimità confermano che: (1) l'ammissione al concordato non impedisce l'irrogazione di sanzioni o l'instaurazione di azioni accertative; (2) la responsabilità per omessi versamenti si valuta al momento della scadenza del pagamento; (3) incombe sul contribuente l'onere di provare l'assenza della colpa.

Massime di principio

  • L'ammissione a una procedura concorsuale (concordato preventivo) sospende le azioni esecutive e cautelari ma NON impedisce all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamenti o notificare atti sanzionatori o istruttori: tali atti non sono esecutivi e possono costituire credito concorsuale.
  • La responsabilità per omessi versamenti va valutata al momento in cui il pagamento era dovuto: se la scadenza è anteriore alla domanda di concordato, l'omissione è valutata sulla situazione antecedente e non viene automaticamente assorbita dalla procedura concorsuale.
  • L'onere di provare l'assenza di colpa/dolo grava sul contribuente: per ottenere l'esenzione dalle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo è necessario documentare circostanze precise e concrete (es. impossibilità oggettiva, mancate risorse liquidità provate con documenti, iniziative intraprese per adempiere).
  • La semplice dichiarazione di accesso a una procedura concorsuale non basta a escludere le sanzioni tributarie; è opportuno, se possibile, acquisire e conservare documentazione temporale che dimostri la correlazione causale tra il dissesto e l'omesso pagamento (estratti conto, comunicazioni bancarie, preventivi di finanziamento negati, corrispondenze con creditori).
  • Per i creditori pubblici la notifica di atti non esecutivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni) è strumento legittimo per assicurarsi un titolo giuridico spendibile nella ripartizione delle somme disponibili nella procedura concorsuale.

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