Sentenza del 11/09/2023 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Riscossione - Cessione d'azienda - Solidarietà tributaria - Per beneficiare della preventiva escussione del cessionario è necessario aver richiesto all'Agenzia delle entrate il certificato di regolarità fiscale - Sussiste - E' comunque onere del cessionario regolamentare nel contratto eventuali debiti tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'Intimazione di Pagamento n. 0832019 xxx per €49.687,00 notificata a D. S.r.l. in qualità di responsabile in solido per debiti tributari della G S.r.l. a seguito di cessione di ramo d'azienda del 12/08/2015. La ricorrente eccepiva la violazione del beneficio della preventiva escussione del cedente previsto dall'art. 14 D.Lgs. 472/97 e l'onere della prova ex art.116 c.p.c. e art.2697 c.c., contestando che l'Agente della Riscossione non avesse esperito prima la riscossione nei confronti della cedente e che la notifica fosse illegittima.
La decisione
Appello respinto e sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ha ritenuto che la D. S.r.l. non avesse richiesto all'Amministrazione finanziaria la certificazione sulla regolarità fiscale della cedente (che avrebbe avuto effetto liberatorio se negativa) e non avesse quindi diritto al beneficio della preventiva escussione. Inoltre, nel frattempo la cedente G S.r.l. è stata dichiarata fallita (14/06/2019), rendendo impossibile iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio (art. 51 L.F.); pertanto l'Agente della Riscossione ha legittimamente intimato il pagamento nei confronti della cessionaria entro i limiti del valore della cessione (€50.000). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 14 D.Lgs. 472/1997
"Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente"
La norma pone la responsabilità solidale del cessionario per le imposte del cedente ma riconosce il beneficio della preventiva escussione: per avvalersene il cessionario deve attivare i rimedi necessari (es. richiedere certificazione di regolarità fiscale) che, se negativi, lo liberano dall'azione del concessionario.
art. 51 Legge Fallimentare (L.F.)
"Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento"
La dichiarazione di fallimento del cedente impedisce l'esercizio di azioni esecutive sul suo patrimonio; ciò giustifica il ricorso del concessionario alla responsabilità del cessionario quando l'escussione del cedente è divenuta impraticabile.
art. 2560 c.c.
La giurisprudenza evidenzia che l'art.14 D.Lgs.472/97 deroga, nei limiti indicati, alla disciplina codicistica della cessione (art.2560 c.c.) per preservare l'interesse pubblico rispetto alla dispersione della garanzia patrimoniale.
Cass. Civ. n. 14759/2021 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui l'art.14 D.Lgs.472/97 consente di far gravare la responsabilità sul cessionario anche per violazioni commesse anteriormente alla cessione, quando emergano dagli atti dell'Ufficio.
Cass. Civ. n. 3394/1983 (giurisprudenza)
Citata a supporto del principio che la declaratoria di fallimento del cedente può rendere superflua l'escussione preventiva, autorizzando il concessionario a tutelare l'erario nei confronti del cessionario.
Massime di principio
- Il cessionario che voglia avvalersi del beneficio della preventiva escussione deve attivarsi prima della cessione o immediatamente dopo: richiedere all'Amministrazione finanziaria la certificazione sulla regolarità fiscale della cedente (contestazioni in corso e debiti definiti non pagati). Una certificazione negativa ha effetto liberatorio.
- In mancanza di tale verifica/certificazione, il concessionario può legittimamente agire nei confronti del cessionario nei limiti del valore della cessione per la solidarietà tributaria prevista dall'art.14 D.Lgs.472/97.
- Il cessionario può e deve regolamentare contrattualmente con il cedente la gestione di eventuali debiti tributari (clausole indennitarie, garanzie, diritto di surrogazione, obbligo di fornire certificazioni), inclusa la previsione di inserirsi nella procedura concorsuale del cedente per le somme eventualmente pagate.
- Se il cedente è stato dichiarato fallito prima che si possa esperire un'esecuzione nei suoi confronti, l'azione dell'agente della riscossione verso il cessionario è giustificata perché l'escussione preventiva è divenuta impraticabile per legge (art.51 L.F.).
- Per tutelarsi, il cessionario dovrebbe: a) ottenere dichiarazioni e certificazioni fiscali dal cedente e dall'Amministrazione, b) inserire garanzie contrattuali specifiche nella scrittura di cessione, c) conservare documentazione che dimostri l'assenza di preesistenti carichi noti alla data del rogito.
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