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Sentenza

Sentenza del 12/09/2023 n. 37138 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Erogazioni sotto forma di credito di imposta - Differenza tra prodotto e profitto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo relativo a somme e quote societarie connesse a presunte indebite percezioni di erogazioni pubbliche (agevolazioni "superbonus" 110%). I ricorrenti contestavano: la riqualificazione dei reati (da truffa a indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p.), l'individuazione del momento consumativo del reato in relazione al riconoscimento e alla cessione del credito d'imposta, l'erronea identificazione e confusione tra prodotto e profitto del reato (con richiesta di riduzione del sequestro al solo importo effettivamente portato in detrazione), la legittimità del sequestro preventivo per equivalente nei casi impeditivi e la sussistenza del fumus per il reato di riciclaggio.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto consumato il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) al momento del riconoscimento del credito d'imposta, perché tale riconoscimento rende il credito immediatamente monetizzabile e determina l'impossibilità per l'ente erogatore di recuperare la somma. Ha confermato la possibilità di vincolare sia il prodotto del reato (il credito d'imposta illecito creato) sia il profitto (l'accrescimento patrimoniale derivante dalla cessione del credito) e quindi la legittimità del sequestro diretto del credito e del sequestro per equivalente sulle somme e sui beni corrispondenti al profitto realizzato dalla cessione. Inoltre ha respinto le censure procedurali relative alla natura impeditiva del sequestro, all'asserita violazione del contraddittorio e all'asserita mancanza del fumus per il reato di riciclaggio, confermando la valutazione sommaria svolta in sede di riesame.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui l'ente erogatore dispone l'accredito del contributo o del credito; il riconoscimento del credito d'imposta monetizzabile integra la consumazione e costituisce prodotto del reato.

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamato nella ricostruzione generale delle fattispecie di truffa aggravata, ma il giudice ha riqualificato i fatti in indebita percezione di erogazioni pubbliche in ragione della disciplina specifica delle agevolazioni.

  • art. 648-ter c.p.

    Norma sul riciclaggio; il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus in sede sommaria nonostante contestazioni difensive sull'uso non speculativo dei beni acquistati con proventi illeciti.

  • art. 321 c.p.p.

    Disposizioni sul sequestro preventivo; il giudice del riesame ha legittimamente confermato misure reali anche con funzione impeditiva e ha motivato la necessità del vincolo sui beni e sui crediti.

  • art. 322-ter c.p.p.

    Riguarda il sequestro finalizzato alla confisca; richiamata nel quadro delle misure ablative e dell'operatività del sequestro per equivalente sui profitti del reato.

  • art. 121 Decreto-legge "Rilancio" (Decreto-legge n. 34/2020), comma 1 e 4

    Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito rende il credito d'imposta trasferibile; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento del credito e la sua immediata commerciabilità siano compatibili con la qualificazione come prodotto del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) si considera consumato al momento in cui l'ente pubblico riconosce o accredita il beneficio monetizzabile (es. credito d'imposta), non solo quando avviene la sua effettiva compensazione fiscale.
  • In ipotesi di crediti d'imposta illecitamente ottenuti è possibile distinguere e sequestrare sia il prodotto del reato (il credito d'imposta creato/attribuito indebitamente) sia il profitto (l'accrescimento patrimoniale ottenuto dalla cessione o monetizzazione di quel credito).
  • La cessione del credito d'imposta non impedisce, di per sé, la configurazione del reato al momento del riconoscimento: la successiva commercializzazione può però rappresentare la fonte del profitto confiscabile o sequestrabile per equivalente.
  • Il giudice del riesame esercita un controllo sommario sul fumus del reato e può accertare profili di responsabilità o l'assenza di elementi soggettivi solo se tali carenze emergono chiaramente 'ictu oculi'; la valutazione sommaria può legittimare misure reali anche se le argomentazioni adottate differiscono da quelle prospettate dal pubblico ministero, purché adeguatamente motivate.
  • Le censure processuali relative alla natura 'impeditiva' versus 'finalizzata alla confisca' del sequestro vanno valutate alla luce delle finalità concrete del provvedimento: è possibile adottare vincoli reali diretti sul prodotto e misure per equivalente sul profitto quando emerga il pericolo di dispersione e la sussistenza del fumus.
  • In generale, nelle vicende con agevolazioni fiscali trasferibili (come lo sconto in fattura/cessione del credito) occorre verificare distintamente la natura del bene illecito (credito come prodotto) e gli effetti economici successivi (proventi dalla cessione) per determinare l'ablabilità.

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