Cassazione Penale, Sentenza n. 41245/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale (20/11/2023) per il delitto di cui all'art. 393 c.p. La questione centrale riguarda la tempestività dell'appello: la Corte d'appello ritenne il gravame tardivo rispetto ai termini di cui all'art. 585 c.p.p.; la difesa dedusse invece l'applicazione del comma 1-bis dello stesso art. 585 (aumento di 15 giorni del termine per l'impugnazione quando l'imputato è giudicato in assenza), sostenendo che alcuni verbali contenevano errate indicazioni di presenza e che, per questo, gli imputati erano stati giudicati in assenza e avevano diritto alla maggiorazione del termine
La decisione
Ricorso di Ciro Maisto dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e priva di prova, osservando anche che la presunta irregolarità non era stata eccepita durante il giudizio. Per Ciro è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Ricorso di Carmine Maisto accolto: la Corte di cassazione, esaminando i verbali d'udienza, ha rilevato che all'udienza del 10/03/2022 Carmine risulta indicato come "già presente" pur non essendosi presentato alle precedenti udienze; ne consegue che per lui opera l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, e che l'appello è stato proposto tempestivamente (scadenza 18/04/2024). L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio per Carmine e gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'erronea declaratoria d'inammissibilità priva l'imputato di un grado di giudizio anche se il reato dovesse risultare prescritto successivamente
Norme richiamate
Norma sostanziale riferita al delitto per cui i ricorrenti sono stati condannati (citata come titolo del reato); la decisione non entra nel merito della disposizione sostanziale
comma 1, comma 2, lett. c) e comma 1-bis
La Corte interpreta il comma 1-bis come norma che aumenta di 15 giorni i termini per l'impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza; se i verbali mostrano che l'imputato è stato giudicato in assenza, l'estensione deve essere applicata
Regola la dichiarazione di inammissibilità in cassazione e l'obbligo di condanna del proponente alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza giustificata causa
Principio per cui una sentenza di assoluzione pronunciata in un grado di giudizio prevale sull'improcedibilità dovuta alla prescrizione; giustificazione per restituire il processo al giudice d'appello nonostante possibile prescrizione sopravvenuta
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di responsabilità e colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità e dei relativi oneri (sussistenza dell'assenza di colpa)
Sez. U, sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Principio secondo il quale l'erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello lede il diritto a un grado di merito e può giustificare la rinnovazione del giudizio nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato, perché la possibilità di assoluzione prevale sull'improcedibilità
Massime di principio
- Verificare sempre con attenzione i verbali d'udienza: la qualificazione della presenza o assenza dell'imputato nei verbali può incidere sui termini per impugnare (art. 585 c.p.p., comma 1-bis).
- Se si contesta un errore materiale nei verbali (es. indicazione di presenza), è preferibile eccepirlo tempestivamente nel corso del procedimento e produrre documentazione/elementi probatori che lo dimostrino; deduzioni tardive e non supportate rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate.
- La Corte di cassazione può esaminare i verbali e gli atti processuali per accertare fatti processuali (es. presenza/assenza) e, se rileva l'applicabilità della maggiorazione dei termini, può annullare l'ordinanza di inammissibilità e rimandare il processo al giudice d'appello.
- L'erronea declaratoria di inammissibilità che priva l'imputato di un grado di merito è un vulnus rilevante: anche se il reato dovesse risultare prescritto successivamente, la possibilità di ottenere un'assoluzione prevale sull'improcedibilità, giustificando il riesame (richiamo alla giurisprudenza di legittimità).
- Ricorsi manifestamente infondati o tardivi possono comportare sanzioni economiche (spese e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi valutare con cura il grado di fondatezza prima di proporre ricorso
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