Cassazione Penale, Sentenza n. 26205/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio di ammissibilità del motivo (Sez. U., n. 12602/2015, Ricci) e constatando che la prescrizione quinquennale della contravvenzione era maturata prima della sentenza impugnata. Ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale per intervenuta prescrizione del reato contestato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la mancata declaratoria di estinzione della contravvenzione per intervenuta prescrizione già al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Il reato è contestato come consumato in data 18/03/2009; per le contravvenzioni il termine ordinario di prescrizione applicabile ratione temporis era di quattro anni (art. 157 c.p.), aumentabile fino a un massimo di cinque anni in presenza di atti interruttivi (art. 161, comma 2 c.p.). Pertanto la prescrizione si sarebbe compiuta in data 18/03/2014, antecedente alla sentenza del Tribunale del 28/11/2014, ma il giudice di merito non ha dichiarato l'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 679 cod. pen.
Indica la fattispecie contestata al ricorrente (contravvenzione prevista dall'art. 679 c.p.). La Corte si limita a registrare il capo di imputazione originario.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione l'errore di diritto compiuto dal giudice di merito; la Corte ritiene ammissibile il ricorso che deduce l'estinzione del reato per prescrizione come motivo consentito ai sensi di questa norma.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nella deduzione del ricorrente in relazione alla mancata declaratoria di estinzione; dalla sentenza emerge che la carenza della dichiarazione di estinzione per prescrizione è stata considerata rilevante.
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266819
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
La Corte applica questo principio per ritenere ammissibile il motivo di censura relativo alla prescrizione anche se proposto come unico motivo in cassazione.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione applicabile alle contravvenzioni; la Corte richiama che, ratione temporis, il termine ordinario era di quattro anni per le contravvenzioni nel periodo di riferimento.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione fino a un massimo di cinque anni in presenza di atti interruttivi; la Corte utilizza questa norma per calcolare il termine massimo quinquennale e determinare che la prescrizione era intervenuta il 18/03/2014.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta prima della pronuncia deve essere dichiarata dal giudice: se il giudice di merito omette tale declaratoria, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza per intervenuta prescrizione.
- È ammissibile in cassazione un motivo unico che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata (principio consolidato da Sez. U. n. 12602/2015).
- Nel calcolo della prescrizione per le contravvenzioni occorre applicare la normativa vigente ratione temporis (art. 157 c.p.) e tenere conto dell'eventuale aumento fino al massimo quinquennale previsto dall'art. 161 c.p. in caso di atti interruttivi; la decorrenza va confrontata con la data della pronuncia impugnata.
- Quando la Corte accerta che il reato è estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata, l'annullamento è disposto senza rinvio (nessun nuovo processo), essendo venuta meno la materia del contendere.
- La richiesta del Procuratore Generale a favore dell'annullamento senza rinvio può rafforzare l'iter decisorio, ma la valutazione tecnica sulla prescrizione resta di competenza della Corte sulla base degli atti e delle regole di calcolo del termine prescrizionale.
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