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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30336/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente/addetto all'ufficio stampa di un comune, che rivendicava l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. giornalisti e pubblicisti anziché quello del C.C.N.L. del personale del comparto enti locali, per l'attività svolta dal 2004 al dicembre 2015. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo decorso il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. dalla lettura e deposito della sentenza di primo grado all'udienza del 29 marzo 2019. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., omessa motivazione e nullità per violazione degli artt. 126 e 130 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto acquisire il verbale d'udienza e ammettere prova testimoniale sull'autorizzazione delle parti ad allontanarsi dall'aula, con conseguente obbligo di comunicazione del deposito; (2) violazione degli artt. 430 c.p.c. e 24 Cost., assumendo che la mancata tempestiva comunicazione del deposito della sentenza avesse leso il diritto di difesa impedendo la proposizione tempestiva dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse conformata all'orientamento consolidato secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, quando il giudice decide all'udienza di discussione leggendo dispositivo e motivazione, il termine lungo per impugnare decorre dalla pronuncia, che equivale alla pubblicazione, senza necessità di comunicazione di cancelleria; la comunicazione del deposito rileva solo nell'ipotesi residuale in cui, per particolare complessità, sia stato fissato il termine per il deposito ai sensi dell'art. 430 c.p.c. I motivi sono stati inoltre giudicati carenti di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. perché fondati su atti processuali non trascritti né allegati, e comunque incentrati su una circostanza irrilevante (l'asserita autorizzazione ad allontanarsi dall'aula). La Corte ha anche richiamato la giurisprudenza secondo cui la lettura in udienza equivale a pubblicazione della decisione, e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, quando la sentenza è letta in udienza con motivazione contestuale, il termine lungo per impugnare decorre dalla pronuncia, che vale come pubblicazione.

  • art. 429 c.p.c.

    La lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto all'udienza di discussione equivale alla pubblicazione della sentenza; la cancelleria non deve comunicarne il deposito in tale ipotesi.

  • art. 430 c.p.c.

    La comunicazione del deposito da parte del cancelliere è rilevante solo nella diversa ipotesi in cui il giudice, per particolare complessità della controversia, fissi un termine per il deposito della sentenza.

  • art. 133 c.p.c.

    La lettura in udienza costituisce deroga al regime ordinario di pubblicazione mediante deposito in cancelleria.

  • art. 126 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per prospettare nullità processuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 130 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al verbale d'udienza; la censura è stata reputata irrilevante e comunque non specificamente autosufficiente.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e trascrivere gli atti processuali rilevanti; il requisito vale anche per gli errores in procedendo.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità processuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un punto decisivo, ma senza superare il difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 24 Cost.

    Il dedotto vulnus al diritto di difesa è stato escluso, poiché la lettura in udienza consuma la pubblicazione e fa decorrere i termini d'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, se il giudice decide la causa all'udienza di discussione leggendo dispositivo e motivazione, la pronuncia in udienza equivale alla pubblicazione della sentenza e fa decorrere il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c., senza obbligo di comunicazione del deposito da parte della cancelleria.
  • Solo quando il giudice, per la particolare complessità della controversia, assegna un termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avvenuto deposito.
  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deducono errores in procedendo e la Corte è giudice del fatto processuale, permane l'onere di specificare e trascrivere gli atti rilevanti; il mero rinvio per relationem o il richiamo a circostanze non decisive non soddisfa il requisito di autosufficienza dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La mancata presenza della parte al momento della lettura della decisione non impedisce la decorrenza dei termini né trasforma la pronuncia in udienza in una sentenza soggetta alle ordinarie modalità di deposito e comunicazione.
  • La lettura in udienza del dispositivo e della motivazione è equiparata alla pubblicazione della sentenza e rende irrilevanti le successive formalità di deposito ai fini della conoscibilità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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