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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28857/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un Comune aveva chiesto di accertare il proprio diritto a ottenere dai Ministeri il reintegro di contributi statali per minori introiti ICI relativi ai fabbricati di categoria D, invocando l'art. 64 della L. n. 388/2000 e sostenendo che la franchigia dovesse calcolarsi tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello i Ministeri avevano contestato sia il criterio di calcolo della franchigia sia il riconoscimento di somme per il periodo successivo al 2010, dopo l'entrata in vigore della riforma del federalismo fiscale municipale. La Corte d'appello aveva respinto il primo motivo ministeriale ma accolto il secondo, ritenendo soppressi i trasferimenti erariali dal 2011. In Cassazione i Ministeri hanno censurato la sola interpretazione dell'art. 64 L. n. 388/2000 e del D.M. attuativo, sostenendo che la franchigia va calcolata solo sui minori introiti dell'anno di riferimento, senza includere perdite già compensate e consolidate negli anni precedenti. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, deducendo che l'erroneo calcolo del contributo ex art. 64 si sarebbe riflesso sulla sua quota di partecipazione al Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dalla riforma del federalismo fiscale, e lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato un documento che proverebbe tale effetto derivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna. Sul ricorso principale ha confermato il principio secondo cui, ai fini del superamento della franchigia prevista dall'art. 64 L. n. 388/2000, non si devono considerare i minori gettiti ICI derivanti da autodichiarazioni degli anni precedenti già compensati e consolidati nei trasferimenti erariali; invece, nel calcolo del minor introito annuo vanno inclusi anche i minori gettiti maturati in quell'anno per autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e non compensate. Sul ricorso incidentale ha ritenuto censurabile l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il Comune non avrebbe provato l'effetto derivato sul Fondo sperimentale di riequilibrio, osservando che il giudice di merito dovrà verificare in concreto, alla luce degli atti e del documento prodotto, se l'erronea quantificazione del contributo ex art. 64 abbia inciso sulla quota di fondo spettante al Comune. Il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare i conteggi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    I trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI per fabbricati di categoria D spettano solo se il minor introito supera la soglia di euro 1.549,37 e lo 0,5% della spesa corrente; il superamento delle soglie va calcolato senza includere i minori gettiti degli anni precedenti già compensati e consolidati, ma considerando anche quelli maturati in anni precedenti e non ancora compensati.

  • artt. 2 e 3 D.M. Ministero dell'interno 1 luglio 2002, n. 197

    Sono richiamati come norme attuative del meccanismo di compensazione e letti in coerenza con l'art. 64 L. n. 388/2000.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Viene usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge relativa all'interpretazione del meccanismo di compensazione e della riforma del federalismo fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Viene invocato dal Comune per censurare l'omesso esame del documento ritenuto decisivo ai fini dell'effetto derivato sulla quota del fondo.

  • art. 11 L. n. 42/2009

    È richiamato come norma della legge delega sul federalismo fiscale che prevede la soppressione dei trasferimenti statali e la sostituzione con un meccanismo perequativo.

  • art. 2, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011

    È richiamato quale disposizione della riforma del federalismo municipale che incide sulla sostituzione dei precedenti trasferimenti con il nuovo fondo perequativo.

  • decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2011

    È richiamato in relazione alla disciplina attuativa del passaggio al Fondo sperimentale di riequilibrio.

  • art. 2, comma 1, L. 5 maggio 2009, n. 42

    È richiamato come base della delega legislativa per l'attuazione del federalismo fiscale municipale.

  • decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

    È richiamato come fonte della riforma che ha soppresso il previgente sistema di trasferimenti erariali per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

  • decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato come fonte della procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D.

  • decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

    È richiamato per il concetto di fabbisogni standard e per il collegamento con la capacità fiscale nella ripartizione del fondo perequativo.

Massime di principio

  • Nel meccanismo di compensazione dei minori gettiti ICI previsto per i fabbricati di categoria D, la soglia di accesso al trasferimento va verificata escludendo dal computo i minori introiti già compensati negli anni precedenti e consolidati nei trasferimenti erariali.
  • Ai fini della determinazione del minor introito annuo rilevante, devono invece essere considerati anche i minori gettiti originati nell'anno da autodichiarazioni presentate in anni precedenti, se non erano stati allora compensati perché sotto soglia e dunque non consolidati.
  • Quando la normativa sul federalismo fiscale sostituisce i trasferimenti erariali con un fondo perequativo, un errore nel calcolo di un precedente trasferimento compensativo può riflettersi sulla capacità fiscale o sulla quota di partecipazione al fondo solo se tale incidenza sia verificata in concreto sulla base degli atti di causa.
  • Il giudice di merito non può negare l'effetto derivato della precedente quantificazione solo in astratto, ma deve esaminare i documenti prodotti e accertare se il contributo sostituito sia stato effettivamente computato nel nuovo assetto perequativo e in quale misura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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