Cassazione Penale, Ordinanza n. 02638/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti di reato già coperti da sentenze irrevocabili indicate nei punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato l’istanza ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. Il motivo sostanziale del ricorso, per come desumibile dal testo, è la contestazione del mancato riconoscimento della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le condotte non fossero omogenee e non fossero riconducibili, neppure in astratto, a una preordinazione criminosa unica, anche perché l’attività di spaccio oggetto delle diverse sentenze si svolgeva in piazze di spaccio diverse e distanti tra loro. Ha quindi escluso che la reiterazione di condotte illecite, di per sé, potesse fondare la continuazione, richiamando il diverso significato di istituti come recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere rispetto alla continuazione, che è istituto di favore.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del vincolo della continuazione; la Corte esclude la sua applicabilità in assenza di omogeneità delle condotte e di una preordinazione criminosa unitaria.
Richiamato come disposizione processuale per il riconoscimento della continuazione in executivis; il diniego è ritenuto corretto perché i reati non appaiono unificabili nel medesimo disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso o comunque a una preordinazione unitaria, non essendo sufficiente la sola reiterazione di condotte illecite.
- La mera ripetizione di reati della stessa specie o la permanenza in un contesto criminoso non basta, da sola, a fondare la continuazione quando gli episodi risultino eterogenei per modalità, contesto e collocazione concreta.
- L’istituto della continuazione opera come meccanismo di favore e va tenuto distinto da recidiva, abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere, che valorizzano invece la reiterazione criminosa.
- In sede di legittimità, il ricorso contro il diniego della continuazione è inammissibile quando non riesca a scalfire la valutazione di insussistenza dell’omogeneità dei fatti e dell’unicità del programma criminoso.
Come è indicizzato
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