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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19584/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva condannato per il reato di minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p. Tuttavia il difensore ha prodotto in udienza il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 12 luglio 2022 dinanzi alla Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di Modena Principale, che dimostrava l'avvenuta remissione della querela da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela e, non essendovi elementi utili per adottare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ha pronunciato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Conseguentemente le statuizioni civili connesse sono travolte. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato Rauseo Antonio ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di minaccia, ossia il titolo di reato per cui era stato inizialmente condannato il ricorrente.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato come riferimento procedurale: la Corte rileva l'assenza di elementi per una pronuncia prevista da questa disposizione e perciò procede diversamente (accertamento dell'estinzione).

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'estinzione del reato in presenza di remissione della querela; la Corte lo applica per dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza impugnata.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente di porre le spese processuali a carico del querelato; la Corte l'ha applicata per imputare a Rauseo le spese del procedimento.

Massime di principio

  • La remissione di querela, adeguatamente documentata, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della sentenza di condanna anche con effetto sulle statuizioni civili connesse.
  • Se la remissione di querela viene prodotta in presenza del giudice o è efficacemente documentata, il giudice deve verificare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e non può mantenere le statuizioni penali e civili conseguenti alla condanna.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela comporta, di norma, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando la condanna si fondi sul reato estinto, salvo ragioni ostative specifiche emerse nel processo.
  • Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato in presenza dell'estinzione del reato per remissione di querela, conformemente all'art. 340, comma 4, c.p.p.; è importante valutare la situazione processuale concreta per la determinazione delle spese.

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