Cassazione Penale, Sentenza n. 42414/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p. (formazione o detenzione di passaporto e carta d'identità contraffatti apparentemente rilasciati a persona diversa dalle Autorità rumene, con la sua effigie). L'imputato era stato arrestato in flagranza all'aeroporto di Ciampino e processato con rito direttissimo; in abbreviato era stato giudicato in assenza. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e erronea qualificazione della condotta sotto il comma 2 anziché comma 1 dell'art. 497-bis (mancanza di prova della partecipazione al confezionamento dei documenti, essendo sequestrate soltanto le carte con la sua foto); (2) mancata applicazione della condizione di non punibilità ex art. 131-bis c.p., anche ex officio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (3) prospettazione di questione di costituzionalità dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p. (richiesta del mandato specifico al difensore per impugnare le sentenze rese in assenza), per presunta sproporzione e onerosità per i difensori d'ufficio e contrasto con artt. 24, 27, 111, 117 Cost. e artt. 6 e 7 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul terzo motivo (incidente di costituzionalità dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p.) la Corte lo ha ritenuto irrilevante nel giudizio e manifestamente infondato: la disciplina è stata considerata applicabile anche al giudizio di Cassazione e compatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali, avendo il legislatore operato un bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo; inoltre sono previsti rimedi restitutori (rimessione in termini e rescissione del giudicato) per i casi di effettiva mancata conoscenza del processo. Quanto ai primi due motivi, sono stati ritenuti manifestamente infondati: (1) la Corte ha ritenuto che la fornitura/consenso alla apposizione della fototessera sul documento che poi venga contraffatto da terzi può integrare un contributo concorsuale configurante la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 497-bis, in linea con consolidata giurisprudenza di legittimità; (2) la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata già valutata e respinta in sede di merito perché il trattamento sanzionatorio risultava eccedente i limiti edittali che renderebbero operativa tale condizione di non punibilità. Infine, essendo il ricorso privo del mandato specifico ad impugnare rilasciato dall'imputato giudicato in assenza, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. a) c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la fattispecie nel senso che la detenzione o la consegna di una fototessera destinata ad un documento contraffatto, anche se la contraffazione è perfezionata da terzi, può integrare il delitto più grave previsto dal comma 2 (partecipazione alla formazione o detenzione di documenti validi per l'identificazione), conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
La condizione di non punibilità prevista non è riconosciuta quando il trattamento sanzionatorio concreto ecceda i limiti edittali previsti dalla norma stessa; nel caso specifico la Corte di merito ha motivatamente escluso l'applicabilità e la Cassazione trova la decisione in linea con la legge penale.
art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
La norma, che richiede il deposito contestuale del mandato specifico del difensore per impugnare le sentenze rese in assenza dell'imputato, è ritenuta applicabile anche al giudizio di Cassazione e compatibile con i principi costituzionali e convenzionali; serve a evitare impugnazioni 'automatiche' del difensore non avallate dall'effettiva volontà dell'imputato e a bilanciare diritto di difesa e ragionevole durata del processo.
art. 591 lett. a) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per vizi formali quali l'assenza del mandato specifico richiesto nelle ipotesi di imputato giudicato in assenza; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso privo del mandato ad impugnare.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende); la Corte ha disposto tali effetti nei confronti del ricorrente.
Riguarda l'azione del giudice in ordine all'applicazione d'ufficio di norme che incidono sulla punibilità; la Corte ha ritenuto che l'istanza relativa all'art. 131-bis non superasse le valutazioni di merito già svolte e quindi non meritevole di accoglimento.
art. 175 cod. proc. pen. (commi 2 e 2-bis) e art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamate come rimedi restitutori: la rimessione in termini per impugnare e la rescissione del giudicato per i casi di effettiva mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato giudicato in assenza; la Corte le considera adeguate a tutelare diritti del contumace ove ricorra la fattispecie.
Direttiva 2016/343 UE e principi costituzionali (artt. 24, 27, 111, 117 Cost.) e CEDU (artt. 6 e 7)
Richiamati come parametri di compatibilità: la Corte ritiene che la normativa processuale impugnata sia conforme ai diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione, considerato il bilanciamento operato dal legislatore e i rimedi previsti.
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati commessi da imputati 'giudicati in assenza', l'impugnazione proposta dal difensore necessita generalmente del mandato specifico rilasciato dall'imputato (art. 581 comma 1-quater c.p.p.); la sua assenza può determinare l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.
- La mera fornitura o consenso all'apposizione di una fototessera su documenti poi contraffatti da terzi può integrare un contributo concorsuale idoneo a configurare la fattispecie più grave prevista dall'art. 497-bis comma 2 c.p., secondo consolidata giurisprudenza.
- La condizione di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è applicabile solo se il trattamento sanzionatorio concreto rientra nei limiti edittali previsti; se la pena concreta supera tali limiti, la non punibilità non trova applicazione.
- Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme processuali devono essere rilevanti e adeguatamente motivate nel ricorso; se la questione è irrilevante o il ricorso è già destinato all'inammissibilità per ragioni formali, la Corte può non esaminarla nel merito.
- Sono previsti rimedi 'restitutori' (rimessione in termini, rescissione del giudicato) per tutelare l'imputato che abbia effettivamente ignorato lo svolgimento del processo; tali rimedi richiedono però la prova dell'effettiva mancata conoscenza.
- In Cassazione è centrale confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivazioni generiche o contestazioni non aderenti alla motivazione della corte di merito sono spesso inammissibili o manifestamente infondate.
- I difensori d'ufficio devono comunque curare l'adempimento formale del deposito del mandato quando assistono imputati giudicati in assenza; l'onere documentale è rilevante per la regolarità dell'impugnazione e per evitare sanzioni processuali.
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