Cassazione Civile, Ordinanza n. 04366/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che agiva quale procuratrice di una cessionaria del credito, per il residuo di un finanziamento agevolato con garanzia regionale concesso a una impresa individuale poi cessata. La Regione autonoma proponeva opposizione sostenendo che la società opposta non avesse provato né la legittimazione attiva derivante dalla cessione in blocco del credito, né che il credito specifico fosse compreso nell’operazione di cessione o non fosse stato già ceduto ad altri, e contestava anche la mancata notificazione della cessione. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la Corte d’appello in sede di rinvio aveva accertato che il credito era stato classificato in sofferenza e rientrava nel blocco ceduto. La Regione ricorreva allora per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 385 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i limiti del rinvio e rivalutato prove già esaminate; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., deducendo che non fosse provata la titolarità del credito in capo alla cedente al momento della cessione in blocco e che il credito potesse essere stato oggetto di precedente trasferimento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia e ribadendo l’incertezza sull’individuazione del credito effettivamente ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse attenuto al principio di diritto impartito nella precedente ordinanza rescindente, svolgendo l’accertamento richiesto sulla riconducibilità del credito alle posizioni cedute in blocco e sulla sua classificazione in sofferenza. Ha inoltre osservato che le censure della Regione miravano, in realtà, a sollecitare un riesame del merito e dei fatti di causa, precluso in sede di legittimità e, nel caso del giudizio di rinvio, anche dalla struttura chiusa del rinvio stesso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La cessione in blocco dei crediti bancari è idonea a trasferire i crediti compresi nel perimetro oggettivo risultante dagli atti di cessione e dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione e non può discostarsene sui punti decisi.
In sede di rinvio non è consentito rimettere in discussione il decisum rescindente oltre i limiti tracciati dalla Cassazione.
Il giudizio di rinvio ha struttura chiusa e non consente di introdurre questioni nuove rispetto a quelle devolute dalla sentenza rescindente.
La censura sull’onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, mirava a un nuovo esame dei fatti e della documentazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto come fondamento di una diversa soluzione, perché la doglianza era in realtà meramente fattuale.
Invocato insieme ad altre norme processuali, ma senza un effettivo vizio di motivazione scrutinabile in cassazione nel caso concreto.
La doglianza di omessa pronuncia è stata reputata inammissibile perché introduceva una censura nuova nel giudizio di rinvio.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve limitarsi agli accertamenti necessari per darvi esecuzione; non può invece riaprire questioni definitivamente coperte dalla pronuncia rescindente.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o nullità processuale, mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
- La struttura chiusa del giudizio di rinvio impedisce di introdurre per la prima volta questioni nuove, anche quando vengano qualificate come violazione dell’onere della prova o come omessa pronuncia.
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari, la verifica della riferibilità del singolo credito al blocco ceduto può essere compiuta valorizzando la documentazione della cessione e l’indicazione dei crediti classificati in sofferenza, purché l’accertamento resti coerente con la direttiva impartita in sede rescindente.
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