Cassazione Civile, Ordinanza n. 22843/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativi agli anni 2007-2012 emessi da un Comune e impugnati dal contribuente. In cassazione sono stati proposti due ricorsi contro la stessa sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria: nel procedimento RG 11894/2021 il ricorso era stato notificato ma, secondo la Corte, non risultava depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., con conseguente improcedibilità; nel procedimento RG 12735/2021 il ricorso conteneva nell'originale depositato la mancanza di una o più pagine, in particolare la pagina 9, rendendo non intellegibile l'unico motivo di ricorso e determinandone l'inammissibilità. Il Comune ha resistito con controricorso in entrambi i procedimenti.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché diretti contro la medesima sentenza. Ha dichiarato improcedibile il ricorso iscritto al RG 11894/2021 per mancato deposito dell'originale entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al RG 12735/2021 perché l'assenza di pagine nell'originale depositato rendeva incomprensibile la censura proposta. In entrambi i casi ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria nei termini previsti; il mancato deposito dell'originale entro il termine rende il ricorso improcedibile e la costituzione della controparte non sana il vizio.
Il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo a irregolarità di forme; quindi non può sanare il tardivo o mancato deposito del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di inammissibilità/improcedibilità comporta l'accertamento dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando l'originale non risulti depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c., anche se il ricorso sia stato notificato alla controparte.
- La costituzione del resistente non sana la mancata osservanza del termine di deposito del ricorso per cassazione, poiché l'art. 156 c.p.c. opera solo per nullità di forme e non per la violazione di termini perentori.
- Se l'originale del ricorso depositato è privo di una o più pagine essenziali e ciò rende non intellegibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso è inammissibile, non potendosi supplire alla mancanza con la completezza della copia notificata o con atti successivi oltre il termine di deposito.
- Quando più ricorsi sono proposti avverso la medesima sentenza, la Corte può riunirli e decidere congiuntamente; tuttavia ciascun ricorso è soggetto a autonoma verifica dei requisiti di procedibilità e ammissibilità.
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