Cassazione Penale, Sentenza n. 4889/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il diniego del Magistrato di Sorveglianza di Pescara alla sua istanza di liberazione anticipata per il semestre 30/04/2020-29/10/2020. Il rigetto era motivato dal fatto che l'ordine di esecuzione era stato sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., ossia il titolo non era in esecuzione. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 54 ord. pen. e art. 3 CEDU) e vizio di motivazione, sostenendo che la liberazione anticipata è un istituto premiale che non richiede lo stato materiale di detenzione ma la mera pendenza del rapporto di esecuzione e che, perciò, il beneficio poteva essere valutato anche se il titolo era sospeso. Inoltre reclama che il Procuratore Generale, dopo aver dichiarato la fungibilità del periodo di arresti domiciliari, non ha trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza per la verifica dell'applicabilità della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 656 co. 4-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annotato che l'art. 656, comma 4-bis e 4-quater c.p.p. prevede che, quando la pena residua rientra nei limiti del comma 5, il pubblico ministero debba trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la verifica dell'esistenza dei presupposti per la liberazione anticipata e che la decisione del magistrato interviene prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione. Nel caso di specie il Procuratore Generale, pur avendo riconosciuto la fungibilità del periodo agli arresti domiciliari, non ha trasmesso gli atti al magistrato di sorveglianza; il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza senza la necessaria verifica. Ne è conseguito che l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio volto ad accertare i presupposti per la liberazione anticipata.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen. (comma 5)
menzionato nel testo come base della sospensione dell'ordine di esecuzione
la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 5 non impedisce che, nelle procedure previste dai commi 4-bis e 4-quater, si verifichi la sussistenza dei presupposti per la liberazione anticipata; il beneficio può essere valutato prima dell'effettiva esecuzione
art. 656 cod. proc. pen. (comma 4-bis)
dispone che, quando la residua pena non supera i limiti del comma 5, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per l'applicazione della liberazione anticipata
il magistrato di sorveglianza deve essere previamente sollecitato dal pubblico ministero e verificare, anche in presenza di titolo non ancora esecutivo o sospeso, l'esistenza dei presupposti per la liberazione anticipata
art. 656 cod. proc. pen. (comma 4-quater)
prevede che il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e la relativa sospensione dopo la decisione del magistrato di sorveglianza
conferma che la decisione sul beneficio interviene prima dell'ordine di esecuzione, coerente con la finalità di evitare l'ingresso in carcere quando possibile
citato come il titolo dell'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza provvede
il magistrato di sorveglianza deve provvedere senza ritardo mediante ordinanza ex art. 69-bis all'applicazione del beneficio quando sollecitato dal pubblico ministero
invocato dal ricorrente nella censura
il ricorrente ha richiamato tale norma per sostenere la natura premiale della liberazione anticipata; tuttavia la Corte ha motivato l'annullamento sulla base dell'interpretazione e applicazione dell'art. 656 c.p.p., senza decidere compiutamente sul profilo del richiamo all'art. 54
art. 3 CEDU
richiamato dal ricorrente nel motivo
menzionato a sostegno di una prospettiva di tutela dei diritti della persona e critiche al sistema carcerario, ma la decisione della Corte si è basata sull'interpretazione della normativa procedurale interna (art. 656 c.p.p.)
richiamato in motivazione come fonte della norma
la Corte interpreta le disposizioni introdotte dal d.l. 78/2013 (art. 656 e segg.) in chiave funzionale alla riduzione del sovraffollamento carcerario, evidenziando che un'interpretazione restrittiva sarebbe contraria alla ratio del decreto
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 31216 del 23/10/2020 (Costa)
citata in motivazione come precedente coerente
precedente di questa Corte che conferma l'interpretazione estensiva delle procedure previste dall'art. 656 c.p.p. in funzione anti-sovraffollamento
Massime di principio
- La liberazione anticipata prevista dall'art. 656 c.p.p. deve essere valutata dal magistrato di sorveglianza su sollecitazione del pubblico ministero anche prima che l'ordine di esecuzione sia effettivamente eseguito; la sospensione dell'ordine non impedisce la verifica del beneficio
- Quando il pubblico ministero riconosce la fungibilità di periodi di custodia cautelare o di pena, è tenuto a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza perché valuti l'applicabilità della liberazione anticipata: l'omissione di tale trasmissione può comportare l'annullamento dei provvedimenti di diniego
- I tribunali di sorveglianza non possono respingere domande di liberazione anticipata limitandosi ad affermare che il titolo non è in esecuzione senza aver prima verificato i presupposti previsti dall'art. 656 c.p.p.
- Le norme introdotte dal d.l. n.78/2013 vanno interpretate in senso funzionale a ridurre il ricorso alla detenzione, pertanto le interpretazioni restrittive che ostacolano l'applicazione preventiva dei benefici premiali sono da evitare
- In situazioni analoghe, il ricorrente può invocare l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti e chiedere il controllo del magistrato di sorveglianza; il mancato adempimento può costituire motivo valido di impugnazione
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