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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23663/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata richiamata la regola secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità è limitato a profili specifici e non può investire questioni rinunciate o non deducibili, salvo l'ipotesi di pena illegale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su proposta concordata ex art. 599-bis c.p.p., ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 c.p.p., lamentando sostanzialmente la mancata valutazione di cause di proscioglimento e profili di illegittimità della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e su vizi della quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato in appello; la sentenza emessa sulla base dell'accordo è censurabile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come parametro formale e motivazionale della sentenza, ma la doglianza sul punto è stata ritenuta inammissibile nel contesto del concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante esclusa dalla Corte di appello nel decidere il concordato; la sua eliminazione ha inciso sulla rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in esito a concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi rinunciati con l'accordo, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi di motivazione sulla pena, salvo che la sanzione risulti illegalmente determinata o fuori dai limiti di legge.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sentenza ex art. 599-bis c.p.p. il controllo non si estende alla rivalutazione del merito già coperto dall'accordo delle parti, salvo ipotesi di difformità della pronuncia o illegittimità della pena.
  • La mera doglianza sulla quantificazione della pena non è sufficiente a fondare l'impugnazione se non si traduce in una sanzione diversa da quella prevista dalla legge o comunque illegale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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