Ordinanza n. 255/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 369/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, n. 369/2026, nella parte relativa al mancato riconoscimento della tutela cautelare pienamente satisfattiva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia resa nell’ambito della controversia sul punteggio da attribuire al servizio militare prestato e al servizio civile svolto ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per l’accesso ai ruoli del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Le tabelle di valutazione riconoscevano 0,50 punti per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, per il servizio prestato nella medesima qualifica in costanza di rapporto con l’amministrazione scolastica, mentre attribuivano 0,05 punti per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, al servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto di impiego. Gli appellanti hanno sostenuto che il servizio militare e civile dovesse essere valutato con il maggior punteggio, anche quando prestato prima o comunque al di fuori di un rapporto di pubblico impiego con l’amministrazione scolastica. Il TAR aveva fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e disposto incombenti istruttori, senza concedere una tutela cautelare ulteriore. L’Amministrazione si è opposta all’appello. Il CGARS ha ritenuto ammissibile l’appello cautelare, nonostante la fissazione dell’udienza di merito, poiché tale decisione non era pienamente satisfattiva per gli appellanti. Nel merito cautelare ha rilevato l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla rilevanza della condizione che il servizio militare fosse prestato in costanza di rapporto di impiego scolastico.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e riformato parzialmente l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, condividendo l’orientamento secondo cui l’art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994 stabilisce che il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, senza limitare tale valutazione al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego. La disposizione speciale applicabile al personale ATA è stata ritenuta prevalente rispetto alla disciplina generale dell’art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare e coerente con l’art. 52, comma 2, Cost., che impone che l’assolvimento del servizio militare obbligatorio non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Il Collegio ha esteso, in via cautelare e provvisoria, il riconoscimento del maggior punteggio anche al servizio militare prestato o al servizio civile assolto in periodi nei quali non sussisteva un rapporto di pubblico impiego con l’amministrazione scolastica. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, reputando prevalente l’interesse degli appellanti a ottenere provvisoriamente il punteggio ai fini della valutazione dei titoli, in attesa della decisione di merito. È stata confermata per il resto l’ordinanza del TAR. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale opera anche nella fase cautelare e giustifica l’ammissibilità dell’appello quando la decisione del TAR non sia pienamente satisfattiva.
La fissazione dell’udienza di merito non esclude, di per sé, l’interesse e la legittimazione all’appello cautelare quando non assicuri una tutela pienamente satisfattiva.
art. 52, comma 2, Cost.
il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»
Impone una tutela compensativa del servizio militare obbligatorio, affinché il relativo assolvimento non arrechi pregiudizio alla posizione lavorativa.
art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994
il “periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti”
Per il personale ATA, il servizio militare di leva deve essere considerato valido a tutti gli effetti, senza che la norma subordini tale valutazione alla prestazione in costanza di rapporto di impiego scolastico.
art. 2050, comma 2, d.lgs. 66/2010
La disciplina generale considera valutabile ai fini dei concorsi pubblici il periodo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro; il Collegio ha ritenuto prevalente, per il personale ATA, la disciplina speciale dell’art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994.
art. 13, comma 2, d.lgs. 77/2002
È richiamato quale fondamento della rilevanza del servizio civile volontario come servizio svolto presso enti pubblici e della sua equiparazione, quanto al punteggio, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
Massime di principio
- L’appello cautelare è ammissibile anche quando il TAR abbia fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., se tale decisione non assicura una tutela pienamente satisfattiva e il ricorrente conserva un interesse concreto e attuale a una misura cautelare ulteriore.
- Ai fini della valutazione dei titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, l’art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994 impone di considerare valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva, senza richiedere che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica.
- La disciplina speciale dettata per il personale ATA dall’art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994 prevale, nell’ambito della relativa valutazione dei titoli, sulla disciplina generale dell’art. 2050, comma 2, d.lgs. 66/2010.
- Il principio costituzionale secondo cui l’adempimento del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino giustifica una valutazione compensativa del servizio militare di leva ai fini delle graduatorie del personale ATA, anche quando il servizio sia stato prestato al di fuori di un rapporto di pubblico impiego scolastico.
- In sede cautelare, ove sussista una ragionevole probabilità di accoglimento della domanda e l’inserimento del punteggio incida concretamente sulla posizione dell’interessato in una graduatoria, il periculum può ravvisarsi nell’esigenza di ottenere provvisoriamente la corretta valutazione dei titoli fino alla definizione del giudizio di merito.
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