Cassazione Penale, Ordinanza n. 32108/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: vizio di motivazione, ritenuto manifestamente illogico, in relazione all'affermazione di responsabilità penale per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte/strumenti di pagamento diversi dal contante. La Corte di cassazione rileva però che la censura era formulata in modo del tutto generico, priva di specifici rilievi critici rispetto al percorso argomentativo della decisione di merito e dunque non conforme al requisito di specificità imposto per il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo, osservando che la ricorrente si era limitata ad affermazioni generiche di manifesta illogicità della motivazione senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta coerente con le risultanze probatorie. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione penale oggetto di impugnazione; la Corte non si pronuncia sul merito della sua configurabilità, ma solo sull'inammissibilità del motivo di ricorso.
Norma richiamata come ulteriore titolo di responsabilità contestato; anche rispetto a questa imputazione la Corte non esamina il merito, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, chiari e puntuali; la mancanza di un confronto critico con la motivazione impugnata comporta inammissibilità.
La decisione applica la sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro la motivazione della sentenza impugnata è meramente assertivo e non contiene una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della decisione.
- Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare con chiarezza e precisione gli errori di fatto o di diritto denunciati, così da consentire alla Corte di legittimità un effettivo sindacato.
- La mera deduzione di un vizio di motivazione, senza il necessario confronto con il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito, non soddisfa l'onere di impugnazione previsto dall'art. 581 c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se ricorrono i presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →