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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32792/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma. La Corte ha ritenuto non specifico il motivo di ricorso e ha confermato la legittimazione del soggetto che aveva proposto la querela, in quanto institore munito dei relativi poteri.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, sostenendo la carenza di legittimazione attiva del querelante e dunque l’asserita invalidità della condizione di procedibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza riproponeva pedissequamente i motivi già esaminati e disattesi in appello, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. Ha inoltre osservato che il querelante era institore e, in tale qualità, legittimato a proporre querela in forza dei poteri conferitigli dall’art. 2204, primo comma, c.c.

Norme richiamate

  • art. 2204, primo comma, c.c.

    Attribuisce all’institore i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, tra cui la proposizione della querela quale condizione di procedibilità, ove rientrante nei poteri conferiti.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma il dispositivo di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria riflette il regime dell’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione dei motivi già formulati in appello e già specificamente disattesi dal giudice di merito, se manca una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • La doglianza è inammissibile quando non assolve alla funzione tipica del ricorso per cassazione, cioè confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e indicare concreti vizi logici o di violazione di legge.
  • La querela proposta dall’institore può essere valida se rientra nei poteri conferitigli dall’art. 2204, comma 1, c.c., con conseguente sussistenza della condizione di procedibilità.
  • La verifica della legittimazione a proporre querela va condotta in concreto sulla base della qualifica rivestita dal dichiarante e dei poteri ad esso attribuiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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