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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32796/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. Per una ricorrente, si censurava la mancata motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto contestato al capo 1, lettera b), in tentata estorsione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente risposto alle doglianze già formulate in appello. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente contestava il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex art. 393 c.p., sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'estorsione consumata. Per l'altro ricorrente, la Corte rileva invece che il ricorso è inammissibile poiché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., per la quale il sindacato di legittimità è ristretto ai soli vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo o ai limiti del rito. In sintesi, uno dei ricorsi mirava a ottenere la derubricazione del fatto e l'altro non deduceva motivi consentiti nel peculiare regime impugnatorio della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo, ha ritenuto il motivo sulla riqualificazione in tentata estorsione non specifico e reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sul pagamento della somma indebitamente pretesa e quindi sulla consumazione dell'estorsione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio discretivo fondato sull'elemento psicologico, ritenuto sussistente nel caso concreto. Per il secondo ricorso, la Corte ha escluso l'ammissibilità perché la sentenza era stata emessa ex art. 599-bis c.p.p. e i motivi non rientravano tra quelli deducibili in cassazione in tale ipotesi. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per le sentenze emesse con questo rito, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi attinenti alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo o ai limiti del procedimento.

  • art. 393 c.p.

    La Corte richiama il discrimine rispetto all'estorsione, individuandolo nell'elemento psicologico; nel caso concreto ha ritenuto corretta la qualificazione più grave.

  • art. 629 c.p.

    Richiamato indirettamente quale fattispecie di estorsione consumata ritenuta integrata dai giudici di merito in ragione dell'avvenuto pagamento della somma indebitamente pretesa.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ha già affrontato in modo specifico e coerente una censura proposta in appello, il motivo di ricorso che si limiti a reiterarla senza un effettivo confronto critico con la motivazione è non specifico e può essere dichiarato inammissibile.
  • La consumazione dell'estorsione può essere ravvisata quando la vittima abbia effettivamente corrisposto la somma indebitamente pretesa, poiché il pagamento segna il perfezionamento dell'evento lesivo richiesto dalla fattispecie.
  • Il discrimine tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni va individuato, oltre che nel contenuto della pretesa, soprattutto nell'elemento psicologico dell'agente, che deve essere valutato in concreto.
  • Avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non è un mezzo di impugnazione pieno, ma è circoscritto ai soli vizi inerenti alla formazione del consenso e alla conformità della decisione al patto o al rito; censure diverse sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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