Cassazione Penale, Ordinanza n. 32790/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. Dalla decisione emerge che le doglianze miravano, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e la persuasività della motivazione del giudice di merito, chiedendo una diversa lettura delle prove e del loro peso dimostrativo. È stata inoltre depositata una memoria con motivi aggiunti, dichiarati poi inammissibili in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sollevate non fossero proponibili in sede di legittimità, perché dirette a contestare la persuasività e l'adeguatezza della motivazione e a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Ha rilevato che la Corte di appello aveva invece fornito una motivazione completa, congrua e priva di manifesta illogicità, affrontando espressamente le deduzioni difensive e attribuendo limitato rilievo alle memorie depositate. Conseguentemente, anche i motivi aggiunti contenuti nella memoria sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
motivi aggiunti nella memoria
i motivi aggiunti depositati con memoria seguono le sorti del ricorso principale e ne restano travolti quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa valutazione della persuasività della motivazione o del peso delle prove, salvo il caso di manifesta illogicità o mancanza effettiva della motivazione.
- La Corte di cassazione può ritenere inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione completa e logicamente coerente, dando conto delle tesi difensive e delle ragioni del loro superamento.
- La mera riproposizione di critiche al compendio probatorio o alla linea argomentativa del giudice di merito non integra un vizio deducibile in cassazione se non denuncia un vizio motivazionale radicale e manifesto.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti depositati con memoria.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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